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Toscana, dell. 83 e 84/2021 – Incentivi tecnici: il regolamento può avere efficacia retroattiva


Due sindaci hanno chiesto un parere in merito alla possibilità di adottare un regolamento sugli incentivi tecnici, ex art. 113 del d.lgs. 50/2016, con efficacia retroattiva. In particolare, entrambi gli enti hanno infatti chiesto se sia legittima l’erogazione degli incentivi anche per attività svolte in periodi in cui non era stato ancora adottato il necessario atto regolamentare.

I magistrati contabili della Toscana, con le delibere 83/2021 e 84/2021, pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo in data 19 novembre 2021, hanno richiamato la recente delibera n. 16/2021 della Sezione delle Autonomie, secondo cui “ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo”.

Secondo la corte dei conti Toscana, tale principio risulta condivisibile e legittima l’adozione di un regolamento che consenta l’erogazione “ora per allora” degli incentivi relativi a attività svolta in precedenza all’entrata in vigore della disciplina interna.

I magistrati contabili della Toscana hanno ritenuto quindi di adeguarsi all’interpretazione della Sezione Autonomie, modificando la propria precedente posizione, espressa sul tema (in particolare, con la del. 177/2017) ove, al contrario, avevano chiarito che gli atti amministrativi non possono avere efficacia retroattiva, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 11 delle preleggi, in base al quale il regolamento non può contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. Il divieto di retroattività imposto dal successivo art. 11 per gli atti normativi, è derogabile solo attraverso una norma di legge che abiliti l’atto a produrre un tale effetto retroattivo (ad esclusione della legge penale, per la quale la costituzione pone un divieto assoluto).

Tale principio risulta oggi “non valido” per gli incentivi tecnici, che quindi sembrano erogabili anche in virtù di un regolamento adottato ex post.

Viene da chiedersi allora se non fosse stato più corretto eliminare la necessità di adottare il regolamento, tenuto conto che regolamentare ora per allora non appare rispettoso, non solo delle norme delle preleggi, ma anche del principio di imparzialità e trasparenza.

 

Leggi le deliberazioni

CC 83-2021 Toscana

CC 84-2021 Toscana

 

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