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Campania, del. 243/2021 – Deficitarietà strutturale, decorrenza degli effetti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla esatta individuazione dei termini di decorrenza degli effetti connessi al formale accertamento del ricorrere, per gli enti locali, delle condizioni di deficitarietà strutturale.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 243/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 novembre 2021, hanno in primis richiamato brevemente la normativa di riferimento, ricordando che l’art. 242, c. 1, del TUEL, dispone che: “Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento”.

Come evidenziato dalla Corte, in ragione dell’ultimo capoverso del sopra riportato comma 1 dell’art. 242 del TUEL, la certificazione dell’eventuale stato di deficitarietà strutturale va effettuata sulla base delle risultanze del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio precedente a quello di riferimento e, pertanto, le conseguenze della deficitarietà strutturale ricadranno sull’esercizio finanziario relativo al biennio successivo a quello il cui rendiconto della gestione ha palesato la predetta deficitarietà: nello specifico caso in esame, essendo stata accertata la condizione di deficitarietà strutturale in sede di rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, gli effetti della stessa incideranno sull’esercizio finanziario 2022.

La sezione regionale di controllo della Campania chiarisce inoltre che la circostanza che l’ente interessato, nell’anno di concreta applicazione delle conseguenze dello stato di deficitarietà strutturale, non risulti versare in condizioni di deficitarietà, non rileverà al fine di impedire il decorso dei relativi effetti: la certificazione della eventuale assenza dei presupposti di deficitarietà strutturale per quel medesimo anno, potrà, infatti, essere formalizzata solo ed esclusivamente in sede di approvazione del relativo rendiconto, che avverrà nel corso del successivo esercizio finanziario.

Al di là della risposta al quesito posto, ai giudici campani preme evidenziare l’importanza della corretta individuazione del termine di decorrenza degli effetti derivanti dalla rilevazione di uno stato di deficitarietà strutturale dell’ente, in quanto esso comporta, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 243 TUEL, gravosi limiti sotto il profilo della capacità di spesa e quindi dell’operatività dell’ente stesso, che viene sottoposto al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL).

Parimenti i magistrati contabili della Campania segnalano, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Campania, del. 11/2012) che, dovendo la rilevazione degli indici di rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale essere allegata non solo al rendiconto della gestione, ma anche al bilancio di previsione (art. 171 TUEL), essa fornisce, comunque, agli amministratori dell’ente locale una esatta conoscenza della precaria situazione finanziaria dell’ente medesimo, con il conseguente obbligo per gli stessi di assumere, fin da subito ed a prescindere dalla data di decorrenza degli specifici effetti limitativi di cui al suddetto art. 243 TUEL, tutte le misure prudenziali a salvaguardia degli equilibri di bilancio, al fine di evitare l’aggravarsi degli stessi.

 

Leggi la Deliberazione

CC 243-2021 Campania

 

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