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Green pass: le novità della legge di conversione del d.l. 127/2021


È stata pubblicata sulla G.U. n. 227 del 20 novembre 2021 la legge n. 165 del 19 novembre 2021, di conversione del d.l. 127/2021 contenente “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Si riportano di seguito le novità più rilevanti per le p.a. e per i soggetti che lavorano e operano con gli enti pubblici.

 

Art. 1- Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

Sono state confermate le modifiche introdotte all’articolo 9-quinquies al d.l. 52/2021, che ha previsto dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza) che il personale degli enti locali e delle p.a. (ex art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001), compresi enti pubblici economici, possono accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso del green pass.

Confermata anche:

  • l’estensione dell’obbligo anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni”;
  • l’esonero per i soggetti “esentati dalla somministrazione del vaccino” sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti dal Ministero della salute.

La novità più importante per le p.a. riguarda la possibilità, ammessa dalla legge di conversione, “per i dipendenti di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19” al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche.

I lavoratori, infatti che consegneranno il certificato ai datori, saranno esonerati dai controlli per tutta la durata del certificato stesso.

 

Art. 3 – Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

Anche per i lavoratori privati sono state confermate le disposizioni contenute nel d.l. 127/2021.

Le novità introdotte dalla legge di conversione sono tre:

  • una, inerente la possibilità “per i dipendenti di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19” al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche. I lavoratori, infatti che consegneranno il certificato ai datori, saranno esonerati dai controlli per tutta la durata del certificato stesso;
  • un’altra, inerente l’onere del controllo per i lavoratori in somministrazione che è stato previsto a carico dell’utilizzatore, mentre il dovere di informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni grava sull’agenzia di somministrazione;
  • l’ultima, che riguarda per le imprese con meno di quindici dipendenti la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulabili per la sostituzione dei lavoratori sprovvisti di green-pass: dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata dei lavoratori privi di green pass, i datori di lavoro potranno sospendere tali soggetti per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, contratto che potrà essere rinnovato più volte, invece di una sola come nella precedente formulazione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni “lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”.

 

Art. 3-bis – Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa

Tale disposizione, introdotta dalla legge di conversione in commento, ha inserito l’art. 9-novies, al d.l. 52/2021, rubricato “Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa”, che prevede che “Per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste (…) la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro”.

 

Art. 3-ter – Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale

Tale disposizione, introdotta dalla legge di conversione in commento, ha previsto che agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati, si applicano gli obblighi inerenti il possesso del green pass.

 

Art. 4-bis – Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

La legge di conversione ha introdotto la disposizione in commento, che stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

Le p.a. potranno provvedere a tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per tali finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato.

 

Art. 8-bis – Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti

La legge di conversione ha introdotto la disposizione in commento, che stabilisce che per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche.

 

Leggi il d.l. 127-2021 convertito in legge e il Testo Coordinato

 

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