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Appalti. Facoltà per la S.A. di stipulare il contratto, ma obbligo conclusione procedimento


Con sentenza n. 569/2021 il Tar Lazio, sezione di Latina, ha ribadito il principio di cui all’art. 2 della l. 241/1990 riguardo l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo mediante l’adozione di provvedimento espresso, a prescindere dal suo contenuto, positivo o negativo che sia.

L’intervento del giudice amministrativo arriva in conseguenza al ricorso presentato da un operatore economico contro il silenzio-rifiuto della Stazione Appaltante a seguito delle ripetute richieste del ricorrente di provvedere alla sottoscrizione del contratto in quanto aggiudicatario di una gara indetta dalla S.A. per l’affidamento di lavori nonché in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi e adempiente rispetto alla necessaria trasmissione della “documentazione propedeutica alla stipulazione”.

Nella sentenza in commento, il giudice amministrativo ricorda il carattere “non perentorio ma ordinatorio-sollecitatorio e derogabile” del termine di 60 giorni, dall’efficacia dell’aggiudicazione, (efficacia che si esplica in conseguenza alla verifica di segno positivo sul possesso dei requisiti), per procedere con la sottoscrizione del contratto ovvero, qualora i termini decorrano inutilmente, il riconoscimento, in capo all’aggiudicatario, “del diritto potestativo di sciogliersi dal vincolo obbligatorio nascente dalla sua offerta”, del “rimborso delle spese contrattuali documentate, (…) ferma l’eventuale responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione”, e la possibilità di presentare ricorso contro il silenzio della S.A. laddove l’operatore ritiene il contratto “vantaggioso e opportuno”.

D’altra parte, come evidenziato dal giudice richiamando una precedente sentenza del Tar Liguria (sez. I 22/3/2021 n. 248), in capo alla S.A., se nel frattempo non ha provveduto con formale comunicazione dell’aggiudicatario, non sorge nessun obbligo di stipulare il contratto, e anche in caso di decorso del termine di 60 giorni, ne mantiene la facoltà; tuttavia sarà tenuta a stipulare lo stesso con l’aggiudicatario se “persiste il pubblico interesse sotteso all’attivazione della procedura concorsuale”.

In conclusione, il giudice amministrativo nel ritenere fondate le ragioni del ricorso, ordina alla S.A. di concludere il procedimento con provvedimento espresso, (positivo o negativo), entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza ovvero, nominando da subito un Commissario ad acta che provvederà in questo senso laddove la S.A. risulterà inerte.

 

Leggi la sentenza

Sent. 569-2021 Tar

 

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