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Marche del. 122/2021 – Servizi aggiuntivi TPL e pagamento prestazioni non rese


Un sindaco ha chiesto un parere in merito l’interpretazione dell’art. 92 del d.l. 18/2020 riguardo i corrispettivi da riconoscere al gestore del servizio di trasporto pubblico locale per i servizi aggiuntivi dell’anno 2020, a carico dell’ente locale, non effettuati a causa dell’emergenza sanitaria.

In particolare, viene chiesto se, riguardo il pagamento dei servizi aggiuntivi, si deve far riferimento a quanto previsto dal contratto, quindi considerare le percorrenze per intero, o invece solo ai servizi effettivamente prestati e dietro presentazione della rendicontazione.

Come rilevato dai magistrati contabili della sez. di controllo per le Marche, nella delibera in commento n. 122/2020 pubblicata in data 11 novembre 2021, il quesito avanzato pone in relazione due riferimenti normativi: da un lato l’art. 92 sopra citato e, in particolare il comma 4-bis, che stabilisce che i committenti del servizio non possono applicare, anche se previste dal contratto, “decurtazione di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino a cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (…)”, dall’altro l’art. 184 del TUEL che, in materia di liquidazione di spesa, prevede che la stessa debba essere “disposta sulla base di documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore ed a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o prestazione (…)”.

I magistrati contabili, evidenziano che l’art. 92 si è inserito in un quadro normativo caratterizzato dal susseguirsi di disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, nate dalla necessità di compensare la riduzione dei ricavi in conseguenza all’emergenza sanitaria. Nella delibera in commento, infatti, si fa riferimento, al d.l. 34/2020 che istituisce un Fondo destinato alle imprese del trasporto pubblico locale e regionale, (ad esclusione del trasporto scolastico destinatario di diversa forma di ristoro), e al d.l. 340/2020 che definisce i criteri di attribuzione delle risorse, del medesimo fondo, alle regioni.

L’efficacia delle disposizioni sopra richiamate, come disposto anche al comma 4-quater, è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, in particolare, alla necessità di “tener conto di tutti gli anticipi già versati al fine di evitare sovracompensazioni”.

In conclusione, i magistrati contabili ritengono applicabile l’art. 92 comma 4-bis senza distinzione della tipologia dei servizi prestati (minimi-aggiuntivi).

 

Leggi la deliberazione

CC 122-2021 Marche

 

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