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D.M. del 12.11.2021 – Concorsi: le garanzie per i soggetti con Dsa


È stato firmato il 12 novembre 2021 dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dai ministri per le Disabilità, Erika Stefani, e del Lavoro, Andrea Orlando, il decreto che prevede per le persone con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa), misure specifiche e strumenti compensativi per effettuare senza penalizzazioni le prove concorsuali.

Il decreto, adottato in forza della previsione contenuta nell’art. 3, c. 4-bis, del d.l. 80/2021 (c.d decreto Reclutamento), definisce le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, “a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) (…) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove”.

Ai sensi dell’art. 2 del decreto in commento, le amministrazioni pubbliche sopra richiamate devono prevedere tali specifiche misure nei bandi di concorso, pena la nullità degli stessi. Per consentire all’amministrazione interessata di predisporre per tempo mezzi e strumenti utili a garantire una regolare partecipazione al concorso, si prevede altresì che nella domanda di partecipazione il candidato con diagnosi di Dsa (che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento) dovrà fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari.

Agli artt. 3, 4 e 5 si stabilisce quanto segue:

–  le prove scritte possono essere sostituite con un colloquio orale (con contenuto analogo a quello previsto per le prove scritte) nel caso in cui la documentazione presentata attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia;

– quanto agli strumenti compensativi utilizzabili, possono essere ammessi, a fronte delle difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo i seguenti strumenti:

  • programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia;
  • programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia;
  • la calcolatrice, nei casi di discalculia;
  • ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice;

– quanto al prolungamento dei tempi stabiliti per le prove, il tempo aggiuntivo concesso ai candidati interessati dalla norma in esame, non può eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova.

Il decreto prevede, infine, che l’adozione delle misure sopra descritte sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice in funzione della documentazione presentata dai candidati  e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto stesso.

 

Leggi il decreto

Decreto per Dsa

 

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