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Anac: conflitto di interessi nei piccoli Comuni


Il solo atto di sostituzione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico per l’affidamento diretto di servizi tecnici nei piccoli Comuni con un numero di abitanti inferiore a 5000, non si rivela sufficiente al fine di prevenire e risolvere il conflitto di interessi causato dalla sussistenza di grado di parentela.

Questo è quanto emerge dalla delibera n. 712 dello scorso 27 ottobre 2021 con cui Anac si pronuncia in seguito a esposto anonimo e all’avvio del procedimento di vigilanza, su un caso che vede coinvolti il Responsabile dell’Ufficio Tecnico di un Ente Locale, che normalmente viene nominato RUP, e un parente entro il secondo grado iscritto nell’elenco dei professionisti a cui l’Ente in questione attinge per gli incarichi di servizi tecnici di importo sotto-soglia.

L’Autorità, dopo aver esaminato la sequenza provvedimentale con cui la Stazione Appaltante (di seguito S.A.) ha provveduto a effettuare la sostituzione temporanea del responsabile in questione allorquando il professionista-parente concorreva all’assegnazione dell’appalto, verificando se tale attività poteva “ritenersi una misura pienamente rispettosa delle indicazioni contenute nell’art. 42 comma 1 del d.lgs 50/2016” ovvero, a seguito della memoria presentata dalla S.A. dopo l’avvio del procedimento istruttorio, ha rilevato i seguenti aspetti critici del caso di specie:

  • Nessuna traccia, nella documentazione inviata dalla S.A. all’Anac della dichiarazione sostitutiva da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, di cui art. 6, comma 1 del d.p.r. 62/2013, in materia di conflitto di interessi;
  • Mancata astensione, da parte del responsabile-sostituito, già in sede di approvazione dell’elenco dei professionisti di cui faceva parte il parente. L’Autorità fa presente che il responsabile “avrebbe dovuto comunicare formalmente la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse potenziale (…) al fine di valutare gli accorgimenti organizzativi da adottare”, mentre lo stesso ha provveduto ad approvare gli elenchi in questione prima di far presente al Sindaco la necessità di individuare un sostituto;
  • L’atto di sostituzione è stato predisposto dallo stesso responsabile in situazione di conflitto di interessi, così come l’incarico di supporto al RUP, attingendo sempre dallo stesso elenco di professionisti e senza procedere a sostituzione;
  • Poiché la scelta degli operatori economici ai quali richiedere l’offerta per l’assegnazione dei contratti è discrezionale, la S.A. non avrebbe dovuto solamente disporre la sostituzione, lasciando, di fatto al responsabile in questione l’individuazione degli affidamenti a cui applicare la misura in questione.
  • L’assenza di adeguate misure organizzative in materia di conflitto di interesse da parte della S.A., fanno sì che in capo all’operatore economico si manifesti la condizione di cui all’art. 80, comma 5, lett. d) del codice dei contratti, vale a dire l’esclusione.

L’Autorità, pertanto, evidenzia che le misure adottate non sono risultate rispettose dell’art. 42 comma 1 di cui sopra, al fine di “prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse”, indicando, invece, alcune misure che avrebbero potuto essere messe in campo dalla S.A. come, individuare un sostituto che si occupi di tutti gli affidamenti sotto-soglia relativi ai servizi di ingegneria assegnati attingendo dall’elenco di professionisti così da ovviare al problema della presenza di un congiunto, assegnare il funzionario coinvolto nella situazione dei conflitto di interesse, laddove possibile, ad altro incarico.

L’Autorità, raccomanda alla S.A. di dare una piena attuazione dell’art. 42 del codice dei contratti e del rispetto dell’art. 6, comma 1 del d.p.r. 62/2013.

 

Leggi la delibera

Delibera numero 712 del 27 ottobre 2021

 

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