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Autonomie, del. 16/2021 – Incentivi tecnici, possibile adottare un regolamento ex post


I magistrati contabili della sezione Autonomie, con la deliberazione 16/2021, pubblicata sul sito il 26 ottobre 2021, hanno chiarito che nel caso in cui una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (l. 109/1994, d.lgs. 163/2006, d.lgs. 50/2016), il regolamento per la distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, tale regolamento può essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate nel preesistente quadro economico riguardante la singola opera ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo.

La questione di massima era stata sollevata dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Campania, del. n. 170/2021, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 174/2012, e ss.mm.ii., nei seguenti termini: “Se, nel caso in cui una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento, vigente ratione temporis (l. 109/94; d.lgs. 163/06; d.lgs. 50/16), il regolamento necessario a consentire la distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, possa adottare, ex post, un regolamento con efficacia retroattiva. In caso positivo, quali siano i limiti della predetta retroattività”.

Alla conclusione di cui sopra, la magistratura contabile della Sezione Autonomie giunge in ragione del fatto che nella fattispecie in esame si può richiamare il principio, di elaborazione giurisprudenziale, del tempus regit actionem, in virtù del quale, in presenza di precisi presupposti fattuali e giuridici, può trovare applicazione la normativa vigente al momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo con conseguente inapplicabilità dello ius superveniens, che impone in ipotesi di sopravvenienze normative nel corso del procedimento l’applicazione della norma vigente al momento dell’adozione del provvedimento.

A supporto della necessità, in specifiche e ben delineate fattispecie, di un temperamento degli effetti di una rigorosa applicazione del principio del tempus regit actum (secondo cui gli atti devono essere formati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro adozione), i magistrati contabili richiamano, in primo luogo, un pronunciamento della Corte di Cassazione (Suprema Corte di Cassazione a Sez. Unite, sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019), nel quale si rileva che tale richiamato principio risulta, talvolta, inconciliabile con l’esigenza di tutela del legittimo affidamento del richiedente, esponendo, altresì, al rischio di una discriminazione per effetto del mutamento di disciplina. Nell’ipotesi in esame, secondo la deliberazione in commento, si tutela proprio l’affidamento di chi legittimamente ha espletato una attività lavorativa, dal 1° luglio 2006, durante la vigenza del d.lgs. 163/2006 in riferimento a lavori banditi durante la vigenza di tale decreto.

Inoltre, ad avviso della Corte, una cristallizzazione normativa del principio tempus regit actionem si riscontra nell’art. 216, commi 1 e 3, del d.lgs. 50/2016, che, prevedendo l’applicabilità delle disposizioni del medesimo decreto solo ed esclusivamente per i bandi pubblicati sotto la vigenza dello stesso, legittima, ragionando a contrario, una lettura dei precedenti artt. 92 e 93 del d.lgs 163/2006 nel senso della loro ultrattività.

 

Leggi la deliberazione

CC 16-2021 Autonomie

 

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