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D.l. 146/2021: le novità per gli enti locali in materia di congedi e mobilità


È stato pubblicato sulla G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021, il d.l. n. 146, concernente “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 22 ottobre 2021.

Di seguito alcune disposizioni di rilievo per p.a. ed enti locali.

 

Art. 9 – Congedi parentali.

Tale disposizione prevede la riattivazione sino al 31 dicembre 2021 dei congedi parentali straordinari Covid per i lavoratori/genitori dipendenti, oltre che autonomi.

Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

Si specifica altresì che per i genitori di figli con disabilità tale beneficio viene riconosciuto a prescindere dall’età del figlio e che la sua durata è rapportata, oltre che agli eventi sopra descritti, anche alla chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio.

Il congedo può essere fruito sia in forma giornaliera che oraria, con riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione, di cui all’art. 23 del d.lgs. 151/2001, ed i periodi di astensioni fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

La norma è retroattiva: stabilisce infatti che eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti ai sensi degli artt. 32 e 33 del d.lgs. 151/2001 a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021), potranno essere convertiti, a domanda del lavoratore, nel congedo straordinario Covid e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario.

Infine, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

Art. 12 – Disposizioni in materia di mobilità del personale.

Tale articolo, con riferimento alle previsioni relative ai piccoli Comuni, sopprime il primo periodo del comma 1.1 e riformula il comma 1 dell’art. 30 del d.lgs. 165/2021, nei termini che seguono:

Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. (…)”.

In tal modo il legislatore chiarisce in modo inequivocabile, a seguito dei dubbi interpretativi sorti all’indomani della formulazione finale della norma in sede di conversione in legge del d.l. 80/2021, che tutti i Comuni, anche quelli di minori dimensioni, possono bandire procedure di mobilità volontaria, e che per i Comuni con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 l’amministrazione conserva la prerogativa del nulla osta preventivo al trasferimento dei propri dipendenti per mobilità verso altre amministrazioni.

 

Leggi il decreto legge.

D.l. 146-2021

 

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