Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. 236/2021 – Recupero somme indebitamente erogate mediante resti assunzionali


Un sindaco ha presentato una richiesta di parere in cui si chiede se sia ancora possibile considerare nei piani di razionalizzazione le economie derivanti dai resti assunzionali di cui al comma 228, dell’art. 1, della l. 208/2015 (legge di bilancio 2016-2018). Il sindaco specifica che è intenzione dell’ente procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai dipendenti a titolo di salario accessorio anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione della spesa, avviate ai sensi dell’art. 4, c. 1, del d.l. 16/2014, così come previsto dal comma 226, dell’art. 1, della l. 208/2015.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 236/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 ottobre 2021, hanno innanzitutto ricostruito brevemente le disposizioni normative richiamate dal comune istante:

– il comma 1 dell’art. 4 del d.l. 16/2014 stabilisce che le regioni e gli enti locali “che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”;

– il comma 226 dell’art. 1 della l. 208/2015 dà poi la possibilità agli enti che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica di compensare queste somme “anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall’organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall’applicazione del comma 228”;

– il successivo comma 228 definisce il meccanismo assunzionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, consentendo ai comuni “assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”.

Ad avviso della Corte, il combinato disposto delle norme richiamate consentono di dare risposta positiva al quesito avanzato dall’ente: nei piani di razionalizzazione è possibile considerare ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate gli eventuali resti assunzionali derivanti dal comma 228 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2016, tenendo conto che tali resti assunzionali sono relativi solo al personale non dirigente.

I magistrati contabili della Lombardia, infine, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Veneto, del. n. 66/2020) in tema di recupero di somme indebitamente inserite nei fondi per le risorse decentrate e di resti assunzionali, ribadiscono il principio secondo il quale il risparmio finanziario utilizzato dagli enti debba essere reale e non fittizio.

 

Leggi la Deliberazione

CC 236-2021 Lombardia

 

Si segnalano i nostri workshop in materia di gestione del personale, questo mese:

Self, agenzia che da oltre 10 anni, lavora al fianco delle p.a. e degli enti partecipati, offre servizi di formazione, assistenza e supporto in materia. Chiedi un preventivo gratuito scrivendo a info@self-entilocali.it e/o telefonando allo 0571/418873.


Richiedi informazioni