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Anac: subappalto, cambia la quota complessiva massima


A seguito delle recenti novità in materia di subappalto introdotte dal d.l. 77/2021, c.d. “Semplificazioni bis”, l’Anac è intervenuta lo scorso 6 ottobre con un chiarimento relativo alla quota subappaltabile.

Fino al 31 ottobre 2021, in via transitoria, il legislatore ha previsto che in deroga a quanto disposto dall’art. 105, commi 2 e 5, del d.lgs. 50/2016, la quota subappaltabile non potrà superare la soglia del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture.

Il calcolo del limite massimo di opere subappaltabili, chiarisce l’Autorità, “deve essere calcolato con riferimento al valore complessivo del contratto, senza poter distinguere (come era precedentemente) tra categorie super specialistiche e altre categorie di lavorazione”, escludendo quindi “la possibilità di subappaltare la percentuale ulteriore delle lavorazioni rientranti nelle categorie super specialistiche”.

A partire dal 1 novembre 2021 “ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto” sarà abbattuto, e le stazioni appaltanti saranno tenute a “indicare nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto di appalti non subappaltabili da eseguire a cura dell’aggiudicatario”.

La nuova disciplina si è resa necessaria soprattutto in conseguenza alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia europea del 26 settembre 2019, che aveva ritenuto la disciplina italiana dell’istituto in questione eccessivamente limitativa.

 

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Chiarimenti di Anac in materia di subappalto

 

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