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Emilia Romagna, del. 200/2021. Partenariato, i canoni di disponibilità sono indebitamento se non collegati alla mancata performance


Un sindaco ha chiesto un parere in relazione ai criteri di computo del 49% come limite della contribuzione pubblica nell’ambito del partenariato pubblico privato (art. 180, comma 6, del d.lgs. 50/2016).

Nella richiesta di parere, al quale la Sezione di controllo per l’Emilia Romagna risponde con deliberazione n. 200/2021 pubblicata in data 21 settembre 2021, il sindaco propone il quesito sopraesposto ricollegandosi alla precedente delibera n. 3/2021 emessa dalla stessa sezione a seguito di richiesta di parere avanzata sempre dallo stesso sindaco, chiedendo, in particolare, quale significato attribuire al termine “canoni”.

Nel pronunciarsi, i magistrati contabili, pur evidenziando l’inamissibilità del quesito rispetto al profilo di generalità e astrattezza perché riferito a una specifica attività amministrativa gestionale, ritengono tuttavia di fornire un parere in chiave astratta e generale e in linea con il precedente parere reso “considerato l’interesse generale di altri Enti Locali”.

Nel richiamare la precedente deliberazione, i magistrati contabili ricordano come “l’equilibrio economico e finanziario (…) la presenza delle condizioni di convenienza economica (…) e di sostenibilità finanziaria (…) rappresenti un limite legale all’autonomia negoziale dei contraenti” nell’ambito di un partenariato, e che “l’analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera per l’accollo (…) da parte dell’operatore privato (…) costituisca condizione essenziale (…) per la contabilizzazione off balance”, evidenziando l’esigenza di “verificare tutti i contenuti reali del contratto – poiché – ogni onere che supera il 49% del limite di finanziamento dovrà essere contabilizzato on balance“.

Richiamando il comma 6 dell’art. 180 del codice dei contratti, i magistrati contabili evidenziano che per il raggiungimento dell’equilibrio economico “l’amministrazione può statuire anche un prezzo consistente in contributo pubblico” che può consistere anche “nel riconoscimento di un diritto di godimento strumentale e tecnicamente connesso all’opera, ovvero la cessione di immobili non più di utilità”; ma comunque, ai fini della contabilizzazione off balance, la contribuzione pubblica dovrà avere come limite il 49% “del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari”.

Allo stesso tempo, osservano i magistrati emiliani richiamando l’art. 188 del codice dei contratti, anche rispetto al significato di canone di disponibilità, “le norme contrattuali devono (….) definire le performance di disponibilità dell’opera con connesso ed effettivo meccanismo automatico e proporzionale di decurtazione dei pagamenti”, poiché in caso contrario i canoni in questione “costituiscono indebitamento e concorrono alla percentuale del 49% di cui all’art. 180 del codice dei contratti quale limite alla contribuzione pubblica”.

 

Leggi la delibera

CC 200-2021 Emilia Romagna

 

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