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D.P.C.M. 12.10.2021: le linee guida per le p.a. per il controllo del possesso del green pass


Con il decreto, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, il 12 ottobre 2021, su proposta dei ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e della Salute, Roberto Speranza, ai sensi dell’art. 1, c. 5 del d.l. 127/2021,  sono adottate “le linee guida per l’omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19”.

Si ricorda innanzitutto che il d.l. 127/2021 ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazione, oltre che ai lavoratori del settore privato, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass), quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.

Di seguito le indicazioni più rilevanti contenute nelle linee guida.

 

Il Contenuto dell’obbligo

L’accesso dei dipendenti pubblici presso il luogo di lavoro è consentito esclusivamente se si è in possesso e si esibisce, in formato cartaceo o digitale, la citata certificazione verde, acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni o perché si è risultati negativi al tampone o perché si è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi.

Tale obbligo è esteso a qualunque altro soggetto, che non sia un semplice utente dei servizi resi dall’amministrazione, che intenda entrare in un ufficio pubblico. Sono soggetti all’obbligo di certificazione, pertanto, i visitatori, i partecipanti a riunioni, eventi o congressi, le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali, i dipendenti delle imprese che hanno in appalto servizi di pulizia, ristorazione, manutenzione, fornitori, corrieri, i docenti e i frequentatori di corsi di formazione, etc.

Non sono consentite deroghe  a tale obbligo. Pertanto non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire a lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass.

Restano fermi gli obblighi di isolamento e di comunicazione cui si è tenuti nel caso si contragga il Covid-19 o ci si trovi in quarantena e di rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

Come previsto dall’art. 3 del d.l. 139/2021, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative (ad esempio attività che necessitano di pianificazione e programmazione, anche di turni), i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di non possesso del green pass con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative e a garantire un’efficace programmazione del lavoro.

 

Le situazioni di possibile interruzione di servizio essenziale

Nel caso in cui, in base alle comunicazioni fornite dai lavoratori di cui sopra, dovesse emergere una interruzione di servizio essenziale, il datore di lavoro potrà attivare, in via d’urgenza, convenzioni tra enti senza particolari formalità, nonché adottare ogni misura di riorganizzazione interna, come mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l’eventuale impossibilità di poter impiegare personale perché sprovvisto di green pass.

 

Le esclusioni

Dall’obbligo di possedere ed esibire il green pass sono esclusi soltanto i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, i quali, nelle more della predisposizione di un QRCODE ad hoc da leggere e del relativo applicativo, non potranno essere soggetti ad alcuna verifica.

 

Modalità e soggetti preposti al controllo

Il d.l. 127 2021 individua come soggetto preposto al controllo il datore di lavoro, che si identifica nel dirigente apicale di ciascuna amministrazione (ad. es. nel segretario comunale), il quale, in relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, può delegare la funzione con atto scritto a personale specifico, preferibilmente con qualifica dirigenziale, impartendo le modalità attuative secondo le quali effettuare materialmente le attività di controllo.

L’accertamento può essere svolto:

  • preferibilmente, all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi e comunicando con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso;
  • successivamente, ma prioritariamente nella fascia antimeridiano della giornata, a tappeto o a campione, in misura non inferiore al 20 del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione, da parte del dirigente/responsabile di servizio con cadenza giornaliera.

Il lavoratore che risulti, all’accesso o sul luogo di lavoro, senza green pass o che si rifiuti di esibirlo:

  • dovrà essere allontanato dalla sede di servizio;
  • sarà considerato assente ingiustificato fino all’esibizione del certificato verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative; per le giornate di lavoro non prestate, non gli sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, e tali giornate non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio;
  • allo stesso, ferme restando le conseguenze di ordine disciplinare, a seguito di comunicazione della violazione, da parte degli uffici individuati dal datore di lavoro,  al Prefetto competente per territorio sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista (ai sensi dell’art. 4, c. 1, d.l. 19/2020).

Ciascuna amministrazione è autonoma nell’organizzare i controlli; tuttavia è auspicabile che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso e che siano compatibili con la disciplina in materia di privacy.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.

 

Tipologia di verifica

Per tutte le amministrazioni sarà possibile utilizzare, preferibilmente per i controlli a campione o comunque per le amministrazioni più piccole, l’applicazione “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle app sugli smartphone.

Tuttavia verranno gradualmente rese disponibili per la verifica automatizzata dei green pass alcune specifiche funzionalità.

 

Flessibilità degli orari di ingresso e di uscita e trasporti

Coincidendo l’entrata in vigore dell’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere alla sede di servizio da parte dei pubblici dipendenti con il loro rientro al lavoro in presenza, al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso del green pass, ogni amministrazione dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze.

In ragione di ciò i mobility manager aziendali delle pubbliche amministrazioni dovranno elaborare piani degli spostamenti casa-lavoro di propria competenza. I Comuni, tramite i propri mobility manager di area, dovranno svolgere altresì un’azione di raccordo costante con i mobility manager aziendali anche per la verifica complessiva e coordinata dei piani degli spostamenti casa lavoro e l’identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell’offerta di mobilità sul territorio.

 

Leggi il decreto

Decreto modalità per il rientro in presenza

 

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