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D.M. del 8.10.2021: le regole per il rientro al lavoro in presenza dei dipendenti pubblici


Il decreto firmato l’8 ottobre dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, dopo che il D.P.C.M. del 23 settembre 2021 ha stabilito che a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazione è quella svolta in presenza, disciplina tale rientro al lavoro in presenza.

In dettaglio di seguito le principali disposizioni del decreto.

  • L’articolo 1 (Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni).

I commi 1 e 2 prevedono che ogni amministrazione adotti le misure organizzative necessarie all’attuazione delle misure previste entro 15 giorni dal 15 ottobre 2021, assicurando da subito la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti all’erogazione di servizi all’utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell’utenza. Per evitare di concentrare l’accesso al luogo di lavoro nella stessa fascia oraria e per garantire la più ampia utilizzazione degli sportelli al pubblico (front office), sarà altresì consentita la massima flessibilità degli orari di ingresso e di uscita e di apertura al pubblico degli sportelli, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

Il comma 3 stabilisce che, in attesa che la contrattazione collettiva definisca gli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile e che si dia definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell’ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), il ricorso allo smart working possa essere autorizzato esclusivamente garantendo il rispetto delle seguenti condizioni:

  • invarianza dei servizi resi all’utenza;
  • adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
  • assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile, da garantire attraverso strumenti tecnologici idonei;
  • piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
  • fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
  • prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
  • rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario;
  • che l’accordo individuale previsto dall’art. 18, comma 1 della l. 81/2017 (“Legge Madia”), definisca almeno obiettivi specifici della prestazione resa in lavoro agile, modalità e tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore, eventuali fasce di contattabilità, nonché modalità e criteri di misurazione della prestazione stessa.

Ai sensi del comma 6, relativamente agli ultimi due punti, verranno adottate dal Ministro per la pubblica amministrazione apposite linee guida che saranno oggetto di previo confronto con le organizzazioni sindacali.

  • L’articolo 2 (Misure in materia di mobilità del personale).

Il comma 1 stabilisce che i mobility manager aziendali delle Pa dovranno elaborare piani di mobilità per evitare sovraffollamenti sui mezzi pubblici e agevolare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente.

 

Leggi il decreto

Decreto modalità per il rientro in presenza

 


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