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Emilia-Romagna, del. 135/2021 – Trasformazione partecipate, legittima se funzionale alle finalità istituzionali


Un sindaco ha formulato una richiesta di parere in merito all’onere di motivazione analitica degli atti inerenti le società partecipate ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 175/2016, chiedendo in particolare se, in ragione della mutata natura giuridica di una società partecipata (da società per azioni in controllo pubblico in società consortile senza scopo di lucro in controllo pubblico), una più ampia possibilità di accedere a finanziamenti e contributi per l’attività di ricerca a ricaduta collettiva, possa ritenersi sufficiente ai fini della sussistenza di tutti i presupposti di legge, ivi compresa la motivazione analitica di cui al citato articolo del TUSP, per la legittimità della trasformazione.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 135/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 settembre 2021, pur dichiarando ammissibile il quesito, hanno specificato che si limiteranno a fornire chiarimenti sulla portata applicativa dei principi fissati dall’art. 5 del TUSP, rimettendo ai competenti organi dell’ente l’accertamento della sussistenza in concreto delle condizioni alla base della decisione prospettata.

La Corte sottolinea innanzitutto che, non contenendo la disciplina delle società a partecipazione pubblica alcuna disposizione circa l’obbligo di distribuzione ai soci degli utili eventualmente prodotti dalla società partecipata, l’attribuzione ad una società a controllo pubblico dello scopo mutualistico tipico dei consorzi, possibile in base al combinato disposto degli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, non incontra alcun particolare limite normativo.

Se a ciò si aggiunge la considerazione che lo scopo di lucro soggettivo è ontologicamente estraneo all’attività della Pubblica Amministrazione, i giudici emiliani evidenziano che nel risolvere il quesito occorre concentrarsi sulla misura in cui la forma societaria adottata risulta funzionale alle finalità istituzionali dell’ente.

A tal proposito, la Corte sottolinea che l’art. 7, c. 7, del d.lgs. 175/2016 assoggetta la fattispecie delle trasformazioni societarie agli stessi oneri di motivazione analitica previsti dal precedente art. 5 per i casi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni.

Secondo la deliberazione in commento, essendo, ai sensi dell’art. 5, c. 1, del TUSP, il presupposto fondamentale per l’acquisto e mantenimento di una partecipazione societaria rappresentato dalla “necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4”, la motivazione analitica dell’atto deliberativo di trasformazione societaria dovrà evidenziare la perdurante idoneità della società trasformata ad essere lo strumento più adatto per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, anche con riferimento al mantenimento dei poteri di controllo da parte dei soci pubblici nel nuovo assetto societario. Come evidenziato dai magistrati contabili dell’Emilia Romagna, ulteriori elementi della motivazione analitica prescritti dalla norma sono funzionali a dimostrare la compatibilità delle concrete modalità attuative del ricorso allo strumento societario con i principi costituzionali dell’equilibrio dei bilanci e del buon andamento della p.a.

In conclusione, i giudici emiliani, ribadito che la valutazione in concreto circa la stretta indispensabilità del servizio ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell’art. 4, c. 1, del TUSP, rientra nella sfera decisionale dell’ente, in grado di valutare le necessità della comunità locale, ritengono che una più ampia possibilità per una società partecipata, in conseguenza di una mutata natura giuridica non lucrativa, di accedere a finanziamenti e contributi per l’attività di ricerca a ricaduta collettiva possa giustificare la trasformazione della società per azioni in controllo pubblico in società consortile senza scopo di lucro in controllo pubblico, a condizione che tale ampliamento dell’attività della società sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali di tutti i soci pubblici partecipanti e il ricorso allo strumento societario sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

 

Leggi la Deliberazione

CC 135-2021 Emilia Romagna

 

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