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Puglia, del. 135/2021 – Incentivi per matrimoni


Un sindaco ha formulato una richiesta di parere relativamente all’art. 43, c. 4, della l. 449/1997, chiedendo in particolare se con riferimento agli introiti derivanti dalla celebrazione dei matrimoni presso ristoranti e/o ville, in orario serale e/o festivo da parte del personale addetto allo stato civile, è possibile procedere ad incrementare non solo le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale dipendente di comparto, ma anche contestualmente il fondo risorse decentrate dei Dirigenti al fine di riconoscere una maggiore retribuzione di risultato del dirigente assegnato al settore che ha effettuato la prestazione.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 135/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1 settembre 2021, hanno dichiarato il quesito oggettivamente ammissibile, specificando che il parere sarebbe stato reso limitandosi a richiamare alcuni elementi di carattere generale relativi alla normativa di riferimento, essendo esclusivo onere dell’Amministrazione applicare le norme al caso di specie.

I giudici contabili pugliesi hanno pertanto ricordato innanzitutto che l’art. 43 della l. 449/1997 contiene disposizioni eterogenee. La norma infatti tra le altre cose dispone:

– al primo comma, che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”;

– al terzo comma, la facoltà di stipulare “convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari”, prevedendo in questa ipotesi che il 50% dei ricavi netti conseguiti dall’amministrazione erogante il servizio costituisca economia di bilancio;

– al quarto comma, che, con uno o più regolamenti le amministrazioni possono individuare “le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente, e l’ammontare del contributo richiesto”, stabilendo che gli introiti vadano versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30%, “per incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione”.

Come evidenziato dalla Corte, i concetti espressi in tale normativa sono stati ripresi, per il personale non dirigente, dall’art. 15, c. 1, lett. d), del Ccnl. 1 aprile 1999, come modificato dall’art. 4, c. 4, del Ccnl. 5 ottobre 2001, e ribaditi dall’art. 67 (rubricato “Fondo risorse decentrate: costituzione”), c. 3, lett. a) del Ccnl. Funzioni Locali 21 maggio 2018.

Secondo la deliberazione in commento, che richiama espressamente la deliberazione n. 322/2019 della Sezione regionale controllo del Veneto, “La celebrazione dei matrimoni in luoghi e orari non abituali può essere ricondotta nella fattispecie di cui all’art. 43, co. 4, non essendo l’ente obbligato a svolgere i matrimoni in luoghi differenti dalla casa comunale in orari diversi da quelli di servizio dei dipendenti”, e, inoltre, il quarto comma dell’art. 43 della l. n. 449/1997 è una disposizione finalizzata a valorizzare l’acquisizione di nuove risorse finanziarie da destinare all’incentivazione del personale, senza gravare in alcun modo a carico dei bilanci degli enti.

Infine, i magistrati contabili della Puglia ribadiscono che, con riferimento in particolare alle convenzioni e ai contributi di cui alle disposizioni in esame,  deve trattarsi di attività o servizi che non rientrino tra i compiti istituzionali dell’ente, che l’ente deve essersi dotato di un regolamento che definisca le prestazioni che possono essere richieste dagli utenti, le tariffe per ciascun servizio e la quota di remunerazione delle prestazioni rese dai dipendenti che hanno consentito il soddisfacimento della richiesta dell’utente, e che, infine, in chiave generale, la corresponsione del salario accessorio, deve essere correlata ad una programmazione basata su criteri predeterminati e misurabili, nell’osservanza di tutte le prescrizioni della normativa nazionale e della contrattazione collettiva in materia.

 

Leggi la Deliberazione

CC 135-2021 Puglia

 

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