Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Campania, del. 208/2021 – Spesa “storica” del personale: gli impegni di spesa che rilevano


Un sindaco ha formulato un’istanza di parere volta ad individuare il perimetro degli impegni di spesa da considerare ai fini della verifica del rispetto del limite di cui all’art. 1, c. 557-quater della l. 296/2006. In particolare, con l’espressa finalità di poter legittimamente procedere a delle assunzioni, si chiede se taluni impegni reimputati all’esercizio considerato vadano inclusi o meno nel calcolo della spesa di personale, segnatamente per retribuzioni di risultato, emolumenti da impegnare a seguito del riconoscimento di debiti fuori bilancio, risorse di parte stabile del fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti e oneri da rinnovo contrattuale.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 208/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 luglio 2021, specificando preliminarmente che hanno inteso limitarsi al profilo interpretativo delle norme rilevanti nei quesiti proposti, hanno innanzitutto richiamato la disciplina di riferimento, evidenziando come la richiesta di parere in esame esprima anche la necessità di coordinare il vincolo di spesa di cui al citato articolo alle norme della contabilità armonizzata.

A tal proposito, i giudici contabili hanno ricordato, tra le altre cose, che l’allegato 4/2 alla “Legge fondamentale” dell’armonizzazione contabile (d.lgs. 118/2011.), al paragrafo 5, dispone che “il provvedimento di impegno deve annotare l’intero importo della spesa [tuttavia] la registrazione dell’impegno che ne consegue, a valere sulla competenza, avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica”.

In virtù di quanto sopra, e in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Molise, del. n. 218/2015; Sez. Autonomie, del. 16/2016), la corte evidenzia, con riferimento ai quesiti afferenti agli impegni reimputati relativi al trattamento accessorio e premiale, che, ai fini del rispetto del citato vincolo di contenimento della spesa di personale, si debba fare riferimento a tutti gli impegni riguardanti l’esercizio di riferimento e destinati ad essere liquidati nel medesimo anno, e, pertanto, anche agli impegni registrati negli esercizi precedenti, e reimputati in quello in corso. Analogamente, non può essere ricompreso nel calcolo il fondo pluriennale vincolato stanziato in parte spesa, alimentato da quelle risorse destinate a dare copertura, nel successivo esercizio, alle spese per premialità e trattamento accessorio non esigibili nell’anno di riferimento: in tal caso gli impegni, a carico degli stanziamenti dell’anno precedente, sono esigibili nell’anno successivo e, dunque, in base al principio contabile sopra richiamato, imputati all’esercizio successivo.

Quanto agli impegni reimputati per risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio, i giudici campani segnalano che, in assenza, come nel caso di specie, della formale deliberazione di costituzione del fondo, e, quindi, di un’obbligazione giuridicamente perfezionata, non potranno essere incluse, nel calcolo del costo di personale dell’anno in esame, le risorse stabili, confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato del medesimo esercizio e destinate a dare copertura alle obbligazioni che si perfezioneranno nel successivo esercizio a seguito dell’avvio e completamento del procedimento di contrattazione decentrata. Di conseguenza, le predette risorse, ove tradottesi in impegni formali, graveranno sulla spesa di personale dell’esercizio successivo.

Infine, secondo la deliberazione in commento, qualora il riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi a somme da corrispondere al personale sia avvenuto dopo la scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto, e, quanto agli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, non pagati negli anni precedenti, gli stessi sono esclusi dal calcolo della spesa di personale, come evidenzia lo stesso comma 557 dell’art. 1 della l. 296/2006.

 

Leggi la Deliberazione

CC 208-2021 Campania

 

Si segnalano i nostri workshop in materia di personale!

Self, agenzia che da oltre 10 anni, lavora al fianco delle p.a. e degli enti partecipati, offre servizi di formazione, assistenza e supporto in materia. Chiedi un preventivo gratuito scrivendo a info@self-entilocali.it e/o telefonando allo 0571/418873.


Richiedi informazioni