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Lazio, del. 33/2021 – Indennità di funzione dell’assessore


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito a “se sia possibile attribuire l’indennità di funzione a un Assessore componente la Giunta comunale in stato di quiescenza, quindi titolare di una pensione, al momento del conferimento dell’incarico o se la predetta nomina debba essere conferita esclusivamente a titolo gratuito”.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione n. 88, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 agosto 2021, hanno ricordato che l’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012 vieta alle p.a. ”di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (…) ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’art. 2, comma 2-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv, con modificazioni, dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125”.

I magistrati contabili del Lazio hanno ricordato che tale questione è stata oggetto di varie pronunce della Corte oltre che di alcuni chiarimenti da parte del Ministero e in particolare, la circolare 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha chiarito che tali vincoli servono “a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli organi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani. Le nuove disposizioni sono espressive di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni”. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 124/2017 ha chiarito che “le disposizioni dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, che vietano l’attribuzione di incarichi di studio o di consulenza ai lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza e a tali lavoratori consente di ricoprire incarichi dirigenziali o direttivi o in organi di governo delle amministrazioni solo a titolo gratuito”.

I magistrati contabili hanno chiarito pertanto che la norma prevede alcune eccezioni al divieto, menzionando espressamente i componenti delle giunte degli enti locali territoriali, quali sindaci, assessori e presidenti delle Giunte.

La Corte dei conti ha quindi ribadito è legittima l’erogazione a favore dei componenti delle giunte degli enti locali territoriali l’indennità di funzione.

 

Leggi la Deliberazione

Del n. 88-2021 Comune di Guidonia Montecelio

 

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