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Elementi di valutazione di carattere economico e offerta tecnica


La riduzione dei tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori, unitamente al prezzo, rappresentano elementi di valutazione di carattere economico, perciò non devono essere conosciuti al momento della valutazione degli elementi dell’offerta tecnica.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, 20 luglio 2021, con la sentenza n. 5463, con la quale viene accolto l’appello e dichiarata l’illegittimità della lex specialis che aveva previsto l’offerta nell’ambito di quella tecnica.

Nel caso di specie, il disciplinare di gara prevedeva la qualifica come “criterio qualitativo” quello di cui all’elemento “C” – Riduzione in giorni sul tempo di esecuzione (120 giorni) e, analogamente, il Titolo VII includeva nell’ambito della busta “B” – offerta tecnica, la dichiarazione relativa ai giorni per l’esecuzione dei lavori.

Tali clausole erano state fatte oggetto di specifico motivo di gravame in primo grado. Infatti, veniva dedotto che in riferimento alla busta “C”- offerta economica, si faceva riferimento all’offerta economica e temporale, determinandosi dunque una contraddittorietà della lex specialis, che imponeva di ritenere giustificata la dichiarazione sul ribasso temporale contenuta all’interno dell’offerta economica da parte dell’appellante, cui dunque doveva essere attribuito il punteggio a tale titolo; inoltre, andavano esclusi tutti i concorrenti che avevano inserito la dichiarazione sul ribasso tempo nell’offerta tecnica.

Il bando ed il disciplinare venivano impugnati dalla ricorrente e interpretati in modo differente da quanto dedotto, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, di separatezza e segretezza delle offerte, nonché di par condicio competitorum.

I giudici amministrativi, hanno accolto il ricorso proposto dalla ricorrente ed evidenziato che la giurisprudenza ha ritenuto che la riduzione dei tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori, unitamente al prezzo, costituiscano elementi di valutazione di carattere economico, e non devono essere conosciuti al momento della valutazione discrezionale degli elementi dell’offerta tecnica (Consiglio di Stato, V, 4 aprile 2017, n. 1556; III, 9 gennaio 2020, n. 167).

I giudici amministrativi hanno osservato che  la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica impone che la tutela si estenda a coprire non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il solo rischio di pregiudizio al medesimo, poiché la possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità dell’operato dell’organo valutativo (Consiglio di  Stato, III, 7 aprile 2021, n. 2819).

Infatti, il divieto di commistione tra offerta economica ed offerta tecnica costituisce espressione del principio di segretezza dell’offerta economica, ed è posto a garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.

Alla luce di quanto suesposto, i giudici amministrativi hanno evidenziato che la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della Commissione aggiudicatrice risulta essere di per sé idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell’organo deputato alla valutazione dell’offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; perciò nessun elemento economico deve essere reso noto alla Commissione prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull’offerta tecnica  (Consiglio di Stato, III, 18 gennaio 2021, n. 544).

 

Leggi la Sentenza

CDS del 20 luglio 2021 n. 5463

 

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