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Governance del PNRR: pubblicata in G.U. la conversione in legge – II^ parte


È stata pubblicata nella G.U. n. 181 del 30 luglio 2021, la legge del 29 luglio 2021 n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

In particolare, si segnalano le seguenti novità introdotte dal Titolo IV in materia di “Contratti Pubblici”:

All’ art. 47 in materia di “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC “, è stato disposto quanto segue:

per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti  agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, gli operatori economici saranno tenuti alla redazione:

  • del rapporto sulla situazione del personale, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta;
  • della copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici, diversi da quelli indicati e che occupano un numero pari o superiore  a  quindici  dipendenti, entro sei  mesi  dalla  conclusione  del  contratto,  saranno tenuti  a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione sarà tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Le stazioni appaltanti dovranno prevedere, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore  a  trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole sarà determinato tenendo, tra l’altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e  non  discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell’Unione europea,  degli  indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti  i  progetti. Sarà requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo  di  assicurare,  in  caso  di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per  cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

Ulteriori misure premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che:

  1. nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori;
  2. utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
  3. si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad  esso  connesse  o strumentali;
  4. abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere,  anche  tenendo  conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
  5. abbia, nell’ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
  6. abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario. I contratti di appalto prevedono l’applicazione di penali per l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell’importo complessivo previsto dall’articolo 51 del presente decreto.

Le stazioni appaltanti potranno escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri  elementi  puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

 

All’art. 47 bis in materia di “Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto” è stato disposto che: salvo quanto espressamente stabilito dal decreto in commento, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonché delle relative strutture  amministrative  di  supporto, è definita nel rispetto del principio di parità di genere, fermo restando il numero di componenti previsto alla data di entrata in  vigore  del  presente decreto.

 

All’art. 48 in materia di “Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC“ è stabilito che: in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR  e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, si applicheranno le disposizioni dell’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo. Sarà nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, validerà e approverà ciascuna fase progettuale  o  di  esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le stazioni appaltanti potranno altresì ricorrere alla procedura di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie potrà compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi  di  attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea. Sarà ammesso l’affidamento di progettazione ed  esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, sarà sempre convocata la conferenza di servizi. L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo parteciperà anche l’affidatario dell’appalto, che provvederà, ove necessario,  ad adeguare il  progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara,  il  responsabile unico del procedimento avvierà le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto. Le stazioni appaltanti che procederanno agli affidamenti potranno prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo  n.  50 del 2016.

 

All’art. 49 in materia di “Modifiche alla disciplina del subappalto” è stato disposto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

  1. fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non potrà superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
  2. all’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non potrà essere ceduto, non potrà essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro,  qualora  le  attività  oggetto  di subappalto  coincidano  con  quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano  incluse  nell’oggetto  sociale  del  contraente principale.

Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

  1. al comma 2, il terzo periodo è stato sostituito dal seguente: “Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere  delle Prefetture  competenti, indicano nei documenti  di  gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della  complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare,  di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale  dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni  di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi  ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  229.”;
  2. il comma 5 è stato abrogato;
  3. al comma 8, il primo periodo è stato sostituito dal seguente: “Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto”.

Le amministrazioni competenti:

  1. assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall’articolo 53 del  presente decreto;
  2. adottano il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, 76,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
  3. adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di cui all’articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Per garantire la piena operatività e l’implementazione della banca dati di cui al comma 3, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l’anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Leggi la Legge

LEGGE 29 luglio 2021

 

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