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Friuli Venezia Giulia, del. 33/2021 – Diritti di rogito dei segretari comunali


Un sindaco ha formulato un’istanza di parere in merito alla corretta interpretazione della disposizione dell’art. 10, comma 2-bis del d.l. 90/2014, chiedendo in particolare se, nella determinazione del quantum, con la locuzione “stipendio in godimento” in esso contenuta si debba far riferimento allo stipendio tabellare teorico previsto per i segretari indipendentemente dall’effettivo servizio svolto, oppure allo stipendio percepito e, quindi, allo stipendio tabellare rapportato al periodo di effettivo servizio.

I magistrati contabili del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione 33/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 luglio 2021, hanno specificato che tale richiesta di parere può essere esaminata nel quadro normativo generale della disciplina sulla materia ed hanno pertanto mosso le loro argomentazioni a partire dalla preliminare ricostruzione del quadro di riferimento in cui si collocano le disposizioni relative ai diritti di rogito.

I giudici friulani hanno innanzitutto ricordato che l’art. 10 del d.l. 90/2014 dispone:

– nei primi due commi che l’attribuzione del provento annuale dei diritti di segreteria spetti integralmente al comune o alla provincia, provvedendo alla contestuale abrogazione della precedente disciplina di cui all’art. 41, comma 4, della l. 312/1980 la quale prevedeva che una quota del provento spettante al comune o alla provincia fosse assegnata al segretario rogante in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;

– al comma 2-bis che “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune (…) è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.”

L’introduzione della deroga alla spettanza dei diritti di rogito alle amministrazioni locali di cui al comma 2-bis, a parere della Corte, risponde ad un intento perequativo e di ristoro sotto il profilo retributivo a favore dei segretari destinatari di trattamenti economici meno elevati.

Concentrandosi poi sull’analisi relativa alla sulla corretta definizione del significato della locuzione “stipendio in godimento”, i magistrati contabili del Friuli Venezia Giulia ritengono di allinearsi alle conclusioni cui è pervenuta la magistratura contabile, a partire dalla Sezione delle Autonomie, del. n. 15/2008, e il Consiglio di Stato n. 5183/2015, evidenziando che, pur riferendosi entrambi all’allora vigente art. 41 della l. 312/1980, che utilizza analoga locuzione riferita al terzo dello stipendio in godimento:

– il giudice amministrativo afferma che “A fronte di tale funzione (rogante), quindi, il legislatore ha previsto un compenso ulteriore, ragguagliandolo ad un terzo della retribuzione annua maturata dall’interessato, retribuzione, quindi, che deve essere effettivamente maturata e non riferita allo stipendio tabellare astrattamente percepibile dal soggetto rogante”;

– secondo l’orientamento della Sezione delle Autonomie, proprio la necessità di tenere conto dei principi generali dell’ordinamento (il principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97, comma 1, Cost., ed il principio di cui all’art. 36, comma 1, Cost., secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro), esclude di poter accedere ad una interpretazione della norma di cui trattasi secondo cui i diritti di rogito possano essere commisurati allo stipendio teorico annuo anche in assenza di effettivo servizio svolto.

In conclusione, secondo la deliberazione in commento, la locuzione “stipendio in godimento” contenuta nella richiamata disposizione va intesa nel senso che il calcolo del quinto dello stipendio deve essere commisurato al periodo di effettivo servizio svolto dal segretario comunale.

 

Leggi la Deliberazione

CC 33-2021 Friuli Venezia Giulia

 

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