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Verifica di anomalia e prezzi di mercato


I preventivi per la verifica di anomalia devono essere in linea con i prezzi di mercato.

Questo il principio espresso dal TAR Puglia, Sez. I, del 26 luglio 2021, con la sentenza n. 1194.

Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dell’impresa la cui offerta era stata dichiarata anomala.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che è importante che i preventivi non siano risalenti nel tempo rispetto al momento della verifica e devono dimostrare che il prezzo offerto sia in linea con i prezzi di mercato. Infatti, i giudici amministrativi hanno sottolineato quanto segue:

  1. la deliberazione ANAC n. 354/2020, stabilisce che:Laddove alcuni preventivi riportino una validità temporale limitata, tale termine va inteso come quello entro il quale l’offerta può essere accettata dall’acquirente alle condizioni riportate nel preventivo, accettazione che vincola l’offerente a praticare quelle condizioni (e quei prezzi) per tutto il periodo di esecuzione del contratto, salvo diversi accordi tra le parti. Tale circostanza non è idonea ad inficiare l’affidabilità complessiva dell’offerta, laddove l’istante non dimostri che i prezzi offerti dai fornitori dell’aggiudicatario non sono stati accettati da quest’ultimo oppure che sono fuori mercato e, dunque, non praticabili dal fornitore”. Queste considerazioni riguardano il caso particolare in cui il fornitore abbia sottoposto il preventivo a un termine finale di scadenza, evidenziando il carattere eccezionale delle relative condizioni.
  2. Nel caso in esame non vi è alcuna evidenza in merito alla sottoposizione dei preventivi ad un termine finale di scadenza, rispondendo questi alle ordinarie pratiche commerciali dei fornitori. Nel corso del tempo, vi è la possibilità che i prezzi dei fornitori subiscano oscillazioni, ma ciò non può implicare per il concorrente l’obbligo a impegnarsi contrattualmente con i fornitori prima dell’aggiudicazione.
  3. È importante che i preventivi non siano risalenti nel tempo rispetto al momento della verifica e che quindi siano in grado di dimostrare che il prezzo offerto sia in linea con i prezzi di mercato (salva la prova contraria da parte della stazione appaltante).
  4. Infine, la valutazione sulla anomalia dell’offerta, a differenza da quanto sembra emergere dalle valutazioni complessivamente articolate dal RUP nel corso del procedimento di gara, attiene alla sostenibilità economica dell’offerta e alla praticabilità delle relative condizioni, ove raffrontate con le dinamiche del mercato di riferimento al momento della verifica, sicché l’acquisizione di preventivi, ancorché privi di accettazione, in concomitanza del sub procedimento di verifica, deve essere ritenuta idonea allo scopo.

Alla luce di quanto suesposto, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dell’impresa la cui offerta era stata dichiarata anomala e hanno ribadito che i preventivi per la verifica di anomalia devono essere in linea con i prezzi di mercato.

 

Leggi la Sentenza

TAR Lecce 1194-21

 

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