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Governance del PNRR: pubblicata in G.U. la conversione in legge


È stata pubblicata nella G.U. n. 181 del 30 luglio 2021, la legge del 29 luglio 2021 n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

In particolare, si segnalano le seguenti novità introdotte dal Titolo III in materia di “Procedura Speciale progetti PNRR”:

L’art. 44 in materia diSemplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto” ha disposto che:

 ai fini della realizzazione degli interventi indicati nell’Allegato IV al precitato decreto, prima dell’approvazione, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del medesimo decreto sarà trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’espressione del parere. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all’articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, l’esistenza di evidenti  carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli  aspetti  ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l’espressione del parere e, in tal caso, provvederà a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l’indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini  dell’espressione del parere in senso favorevole. La stazione appaltante procederà alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Comitato speciale dovrà esprimere il parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole. 

Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sarà obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente opere civili, sarà pari o superiore a 100 milioni di euro. 

Ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

In relazione agli interventi di cui all’Allegato IV del decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà trasmesso all’autorità competente ai fini dell’espressione della valutazione di impatto ambientale, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 22,  comma  1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale saranno trasmessi e comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convocherà la conferenza di servizi per l’approvazione del progetto.  La  conferenza  di  servizi  sarà  svolta in forma semplificata  e nel corso di essa,  ferme  restando  le prerogative  dell’autorità  competente  in  materia  di  VIA, saranno acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all’articolo 46 del presente decreto, della verifica preventiva    dell’interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza perfezionerà, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita.

Gli enti locali provvederanno alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non potranno autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera. 

In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati, la questione sarà posta all’esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita.

Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto sarà trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla   relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il Comitato speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio alla stazione appaltante, con la quale individua le eventuali integrazioni e modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi. 

La stazione appaltante provvederà ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della determinazione motivata del Comitato speciale.

L’art. 45, concernente “ Disposizioni urgenti in materia di  funzionalità del Consiglio

Superiore dei lavori pubblici” ha previsto che: 

al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, sarà istituito, fino al 31 dicembre 2026,  presso

il Consiglio superiore dei  lavori pubblici per l’espressione dei pareri, in relazione agli interventi indicati nell’Allegato IV al decreto, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto da: 

  1. sei dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato;
  2. tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata;
  3. tre rappresentanti designati dagli  Ordini professionali, di cui uno designato  dall’Ordine  professionale  degli  ingegneri,  uno designato dall’Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall’Ordine professionale dei geologi; 
  4. tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza; 
  5. un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato. 

Al Comitato potranno essere invitati a partecipare, in  qualità di esperti per la trattazione di  speciali  problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni,  senza diritto di voto. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 

I componenti del Comitato speciale saranno nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dureranno in carica tre anni e potranno essere confermati per un secondo triennio  e  comunque non oltre il 31 dicembre 2026

All’Art. 46 in materia di “Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico” è stato disposto che: entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, potranno essere individuate soglie  dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a  quelle previste dall’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi  di  cui all’Allegato IV al presente decreto, il  dibattito pubblico avrà una durata massima di quarantacinque giorni e tutti i termini  previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  76 del 2018, saranno ridotti della metà. Nei casi di  obbligatorietà del dibattito pubblico, la stazione appaltante  provvederà ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del  progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’acquisizione del parere.  Gli esiti del dibattito pubblico e  le  osservazioni raccolte  saranno  valutate nella conferenza di servizi di cui all’articolo 44, comma 4. Al fine di assicurare il  rispetto dei termini di cui al secondo periodo del presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvederà ad istituire, entro il termine di sessanta giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un elenco di soggetti, in possesso di  comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l’incarico di coordinatore del dibattito  pubblico, come disciplinato dal decreto adottato in attuazione dell’articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.  

 

Leggi la Legge

LEGGE 29 luglio 2021

 

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