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Offerta tecnica e valutazione pagine eccedenti


La presenza di pagine in eccedenza dell’offerta tecnica non inficiano la procedura concorsuale, nel caso in cui venga fornito un principio di prova in ordine alla violazione ovvero della par condicio fra i partecipanti alla stessa procedura di gara.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5112/2021.

Nel caso di specie, il ricorrente evidenziava la violazione della clausola della lex specialis di gara, la quale prevedeva che la Commissione di gara non poteva valutare le pagine delle offerte oltre un determinato numero.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che : “il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione ai fini della valutazione dell’offerta; in tale ultimo caso, infatti il ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro”.

Nella fattispecie di cui trattasi, la violazione della par condicio era molto evidente poiché la Commissione di gara aveva rilevato che l’offerta presentata dall’operatore economico era stata giudicata per intero, non applicando alcuna censura alle pagine in eccesso, in quanto anche se più cospicua delle due pagine richieste, era stata formulata con interlinee e caratteri molto più ampi, che al netto delle foto e di parti delle schede tecniche, il suo contenuto risultava essere complessivamente corrispondente a quanto richiesto. 

Inoltre, i giudici amministrativi hanno precisato che la Commissione di gara aveva effettuato la valutazione dell’offerta in violazione delle prescrizioni, senza rilevare le giustificazioni relative all’assenza di indicazioni in ordine ad interlinea, dimensione o altre caratteristiche del testo, che avrebbero reso la clausola ambigua o inapplicabile. Tuttavia, in mancanza di prescrizioni tipografiche, ogni concorrente avrebbe potuto redigere la relazione nella forma prescelta, essendo consapevole del fatto che in base al principio della par condicio, avrebbe valutato solo il numero di pagine descritto dalla clausola della lex specialis.

Infine, i giudici amministrativi hanno sottolineato che “la sostanziale disapplicazione della clausola da parte della Commissione di gara in sede di valutazione dell’offerta si pone, dunque in aperta violazione del principio di parità e di non discriminazione fra i partecipanti alla gara, atteso che dall’operato della stazione appaltante è conseguito un potenziale vantaggio per chi non si è attenuto alle prescrizioni della lettera d’invito rispetto a quanto i invece lo abbiano fatto, rinunciando ad inserire nella relazione informazioni aggiuntive che, se valutate, avrebbero potuto fornire elementi di ulteriore valutazione dell’offerta”.

Alla luce di quanto suesposto, i giudici amministrativi hanno osservato che le pagine in eccedenza dell’offerta tecnica non possono essere valutate perché ciò si porrebbe in aperta violazione del principio di parità e di non discriminazione fra i partecipanti alla stessa procedura di gara.

 

Leggi la Sentenza

sent-cons-di-stato-5112-2021

 

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