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Nessun assegno ad personam riassorbibile in caso di mobilità volontaria


Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere 27149 del 21 aprile 2021, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 14 luglio 2021, ha affermato che al dipendente pubblico che con la mobilità volontaria si trasferisce in un ente appartenente ad un altro comparto di contrattazione deve essere riconosciuto esclusivamente il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, previsto nel contratto collettivo del comparto applicato dall’amministrazione di destinazione.

Il Dipartimento ha richiamato preliminarmente le previsioni dell’art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. 165/2021, secondo cui “Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”.

La Funzione Pubblica ha altresì evidenziato che la ratio di tale disposizione va ricondotta al principio di parità di trattamento contrattuale fissato dall’art.  45, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ed è confermata in modo più puntuale dal D.P.C.M. 26 giugno 2015, il cui art. 3, comma 1, stabilisce che “Nel caso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001”, prevedendo al comma 2 il mantenimento del livello retributivo in godimento presso l’amministrazione di provenienza, attraverso il riconoscimento a titolo di assegno ad personam riassorbibile delle differenze retributive rispetto al comparto di provenienza, per i casi di mobilità diversa da quella volontaria.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, secondo il Dipartimento, nel parere in commento, in trattandosi nella fattispecie in esame di mobilità volontaria, l’amministrazione di destinazione non deve garantire al dipendente trasferito lo stesso trattamento retributivo percepito presso l’ente di provenienza afferente ad altro comparto di contrattazione, ma dovrà riconoscere esclusivamente gli emolumenti propri del trattamento economico fondamentale ed accessorio del proprio comparto.

 

Leggi il Parere Mantenimento Indennità Amministrazione Mobilità 21.4.2021

 

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