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Piemonte, del. 96/2021 – Condizioni per l’erogazione degli incentivi IMU e TARI


Un sindaco ha formulato un quesito concernente l’interpretazione dell’art. 1, comma 1091, della l. 145/2018, chiedendo in particolare se, in caso di approvazione del bilancio di previsione intervenuta tardivamente rispetto al termine del 31 dicembre, disposto dal citato comma e dall’art. 151 del d.lgs. 267/2000, ma entro il termine successivo eventualmente stabilito con Decreto del Ministero dell’Interno, sia possibile erogare i compensi incentivanti al personale che ha svolto attività di accertamento dell’evasione tributaria.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 96/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 luglio 2021, hanno specificato in premessa che la presente richiesta di parere, ritenuta ammissibile, può essere esaminata esclusivamente in chiave generale ed astratta in ordine all’interpretazione delle disposizioni normative sopra richiamate, spettando all’amministrazione istante ogni valutazione circa le decisioni concrete da adottare nell’espletamento della propria attività gestionale.

I giudici contabili piemontesi hanno preliminarmente richiamato le previsioni del comma 1091 dell’art. 1 della l. 145/2018 e dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000, sulla base delle quali a loro avviso trova soluzione il quesito posto.

La prima norma citata stabilisce che “(…) i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.

L’art. 151 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre” e che i “termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”.

Secondo la deliberazione in commento, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. 412/2019 e del. 40/2020, sez. contr. Toscana, del. 46/2020), la possibilità di utilizzare il maggiore gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della l. 145/2018 per il riconoscimento di compensi incentivanti per il personale impiegato in tale attività, è condizionata all’approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre e non anche entro il termine eventualmente prorogato con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto ciò comporterebbe un improprio ampliamento dell’indicazione data dal legislatore.

Leggi la Deliberazione

CC 96-2021 Piemonte

 

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