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Toscana, del. 40/2021 – Ristrutturazione del debito e crediti dell’ente locale


Un sindaco di un comune, creditore nei confronti di una società cooperativa, intenzionata, avendo avanzato istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 del R.D. 267/1942, a presentare all’Ente una proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis della predetta Legge Fallimentare, ha chiesto se l’Ente possa legittimamente stipulare un accordo ex artt. 182bis e 182ter della citata norma e se, oltre ai crediti oggettivamente di natura tributaria (IMU e relative sanzioni), possano essere oggetto dell’accordo anche i crediti vantati dal Comune per oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 40/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 luglio 2021, hanno precisato che la richiesta di parere, depurata da ogni riferimento all’adozione di atti di natura gestoria, riguarda la corretta interpretazione degli artt. 182bis e 182ter della Legge fallimentare, che, all’interno delle procedure di risanamento delle imprese in crisi, disciplinano, nell’ambito della specifica procedura di concordato preventivo, gli istituti della ristrutturazione del debito e della transazione fiscale quali possibili soluzioni alla posizione debitoria dell’azienda stessa.

La Corte evidenzia che, in particolare, l’art. 182bis disciplina l’accordo di ristrutturazione dei debiti che permette all’imprenditore in difficoltà di stipulare un contratto con i suoi creditori (che vantino pretese per un ammontare pari ad almeno il 60% dei debiti complessivi dell’imprenditore) per modificare i termini contrattuali delle posizioni debitorie originarie nell’ammontare e nei tempi di pagamento, e che l’art. 182ter, invece, disciplina la transazione fiscale, che prevede la possibilità di convenire il pagamento in misura ridotta o dilazionata dei crediti tributari privilegiati e chirografari, nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Concentrandosi preliminarmente sull’art. 183bis, i giudici toscani sottolineano come la norma individua i crediti che possono essere oggetto di transazione fiscale (i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e i contributi amministrati dagli enti di previdenza e assistenza obbligatori), senza prevedere espressamente la transazione per i tributi dovuti agli enti locali.

In considerazione di ciò, secondo la deliberazione in commento, i tributi locali possono entrare nel campo di applicazione dell’art. 182ter se gli stessi sono attribuiti alla gestione delle Agenzie fiscali da una convenzione tra l’ente locale e l’Agenzia stessa.

Quanto ai crediti non tributari, che pertanto non possono essere oggetto di transazione fiscale, a parere della Corte, prevedendo l’art. 182ter che, se il credito è assistito da privilegio, la percentuale di soddisfacimento, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie offerte dal debitore non possono essere inferiori a quelle offerte ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore, appare aderente alla ratio degli istituti previsti dalla legge fallimentare, l’interpretazione per la quale, al di fuori della transazione fiscale, i crediti (non solo fiscali) riferiti agli enti locali possano comunque essere oggetto di accordo “transattivo” (con riduzione dell’ammontare del debito, dilazione di pagamento, ecc.), così come previsto per tutti gli altri crediti nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione, nei modi previsti dall’art. 182bis.

In conclusione, in risposta al quesito in esame, l’art. 182bis può trovare applicazione ai crediti, non solo tributari, di spettanza degli enti locali, qualora non possano essere oggetto di transazione fiscale ai sensi dell’art. 182ter.

Così individuata la corretta interpretazione della citata disposizione normativa, i magistrati contabili della Toscana precisano che spetterà all’Ente, nel perseguimento degli interessi pubblici di cui è titolare, ogni valutazione circa l’applicazione dei principi enunciati alle fattispecie concrete.

 

Leggi la Deliberazione

CC 40-2021 Toscana


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