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Pagamento del contributo ANAC dopo la scadenza del termine


Deve essere esclusa l’impresa che ha effettuato il versamento del contributo ANAC in data successiva alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Questo il principio espresso dal Tar Calabria in data 29 giugno 2021 con la sentenza n. 573.

Nel caso di specie, il bando prevedeva che l’omessa presentazione della ricevuta potesse essere sanata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento venisse effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso avverso l’esclusione, precisando quanto segue:

  1. La commissione di gara, non avendo rinvenuto agli atti il documento attestante il versamento del contributo ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 ha attivato il soccorso istruttorio, e la ricorrente ha prodotto la prova dell’avvenuto versamento all’ANAC, effettuata tuttavia dopo la scadenza del termine indicato come tassativo dalla legge di gara.
  2. L’art. 10 del disciplinare di gara prevedeva che: “è fatto obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione, di provvedere al versamento della contribuzione prevista dall’art. 1 commi 65 e 67 della legge 266/2005 da effettuarsi secondo le modalità previste dalla Delibera dell’Autorità del 18 dicembre 2019 n. 1197”.
  3. Il punto 2.1.16 del disciplinare di gara precisava che “l’omessa presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta”.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno evidenziato che la giurisprudenza  ritiene che : “fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda una espressa comminatoria di esclusione, l’omesso versamento del contributo ANAC non comporta in linea di principio l’estromissione dalla gara”; ciò anche in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in cui viene affermato che: “i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità ostano ad una regola dell’ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto  pubblico l’operatore economico non avvedutosi di una simile conseguenza, perché non espressamente indicata dagli atti di gara”.

Infine, i giudici amministrativi hanno ribadito che nella legge di gara era prevista la sanzione espulsiva in relazione alla violazione dell’obbligo di effettuare il versamento del contributo ANAC, ed era circoscritta la possibilità di effettuare il precitato pagamento entro il termine per la presentazione delle offerte; ciò rende non censurabile l’operato della commissione di gara che una volta riscontrato, all’esito del soccorso istruttorio, che la criticità ascritta alla concorrente non si sostanziava in una mera carenza di produzione documentale, quanto nell’inosservanza di un termine perentorio per l’incombente de quo, hanno ritenuto non adempiuta la prescrizione di gara ed applicato la sanzione prevista.

 

Leggi la Sentenza

TAR Calabria 573-21

 

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