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G.U.: conversione in legge fondo complementare PNRR


E’ stata pubblicata nella G.U. n. 160 del 6 luglio 2021, la legge 1 luglio 2021 n. 101, conversione del decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, recante “misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, in vigore dal 7 luglio 2021.

In particolare, si segnalano le seguenti novità introdotte dal decreto in commento:

 

– L’art. 1 comma 2-quater ha stabilito che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, saranno stabilite le modalità di assegnazione delle risorse finalizzate all’erogazione di contributi in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie attività sul territorio nazionale. I contributi saranno destinati al finanziamento, in  misura non superiore al 50 per cento, dell’acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all’efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa, nonché la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento, nonché l’entità del contributo riconoscibile.

 

– L’art. 1 comma 2-quinquies ha individuato le risorse al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell’accessibilità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvederà alla ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base dei seguenti criteri:

  1. entità della popolazione residente;
  2. estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l’unica comunicazione  esistente tra due o più comuni appartenenti all’area interna;
  3. esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall’accelerazione sismica;
  4. esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.

 

– L’art.1 comma 2-septies ha stabilito che al fine di favorire l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, nonché degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi per le case popolari, le risorse sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:

  1. interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
  2. interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;
  3. interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi;
  4. interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell’ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;
  5. operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi. Alle finalità di cui alla presente lettera può essere destinato un importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse;
  6. operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

– L’art.1 comma 2-novies ha stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata:

  1. sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse, tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell’entità della popolazione residente nella regione nonché dell’entità della popolazione regionale residente nelle zone sismiche;
  2. sono stabilite le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, con priorità per gli interventi effettuati nelle zone sismiche, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di miglioramento di  classe sismica sia di efficientamento energetico, nonché per quelli in relazione ai quali sia già disponibile almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  3. sono disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti.

 

Dopo l’art. 1 è stato inserito l’art. 1 bis, il quale ha stabilito che ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell’erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, l’amministrazione erogante i predetti contributi verifica l’avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi:

  1. la presentazione dell’istanza di finanziamento;
  2. l’affidamento dei relativi contratti;
  3. l’emissione di stati di avanzamento dei lavori;
  4. il monitoraggio fisico della realizzazione dell’intervento;
  5. la chiusura contabile e di cantiere dell’intervento;
  6. la  chiusura del codice unico di progetto.  

 

Leggi la Legge

LEGGE 1 luglio 2021

 

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