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Contratti pubblici: soggetti abilitati al rilascio della perizia tecnica


L’Anac con il Comunicato del 23 giugno 2021, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 30 giugno 2021,  ha fornito chiarimenti sui soggetti che possono rilasciare la perizia tecnica su cui deve basarsi la valutazione da parte della p.a.  per la partecipazione ai bandi di gara.

L’Anac ha precisato che l’attività di asseverazione potrà essere svolta anche dalle società iscritte nel registro dei revisori legali e delle società di revisione attualmente tenuto dal MEF.

L’intervento di Anac è stato necessario in quanto l’art. 183, comma 9, del Codice dei Contratti riserva l’attività di asseverazione oltre che agli istituti di credito e alle società di servizi costituite dagli stessi, alle società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966. Questo rimando deve essere inteso come facente riferimento all’attività svolta dalle società di revisione, ma non all’iscrizione all’albo previsto dalla legge 1966/39.

Inoltre, l’interpretazione dell’Anac è condivisa anche dalla giurisprudenza amministrativa che, con la sentenza del Tar Lazio n. 1908/2018, “società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966” ha ripercorso nel dettaglio l’evoluzione e successione delle fonti.

 

Leggi il Comunicato

Comunicato del Presidente del 23.06.2021

 

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