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Procedura aperta con termine di ricezione delle offerte inferiore a dieci giorni


Deve considerarsi illegittima la procedura aperta con termine di ricezione delle offerte inferiore a dieci giorni.

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, Sez. I del 14 giugno 2021, con la sentenza n. 1930.

Infatti, la ricorrente proponeva il ricorso per non aver potuto partecipare alla procedura di gara aperta a causa del termine ristretto concesso per la presentazione delle offerte.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso evidenziando che nel caso di specie, il termine assegnato agli operatori economici per la presentazione delle offerte, tenendo conto della data di pubblicazione dell’avviso di bando di gara sul sito istituzionale del resistente era inferiore a dieci giorni.

Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno osservato che il termine assegnato risultava inferiore a quello disposto dall’art. 60 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.

Inoltre, ferma la regola di carattere generale secondo cui “i termini stabiliti per presentare una manifestazione d’interesse o un’offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di altri Stati membri di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta” (Comunicazione Commissione UE 2006/C179/02), la determinazione a contrarre era limitata a dare atto delle modalità di pubblicazione della stessa senza evidenziare le ragioni a sostegno della riduzione del termine per la presentazione delle offerte.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che i termini stabiliti per presentare una manifestazione d’interesse o un‘offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la relativa offerta.

Infatti, l’art. 79 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici devono tenere conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

Infine, i giudici amministrativi hanno ribadito che il termine di scadenza per la presentazione delle proposte deve essere idoneo alla loro corretta e ponderata predisposizione, perciò assegnare un termine ristretto agli operatori economici per la presentazione delle offerte – come nel caso di specie inferiore a dieci giorni – è illegittimo.

 

Leggi la Sentenza

TAR Catania 1930-2021

 

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