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Campania, del. 166/2021 – Maggiori spese derivanti da omesso pagamento e debiti fuori bilancio


Un sindaco di un comune ha avanzato una richiesta di parere sulla possibilità di riconoscimento degli ulteriori aggravi monetari derivanti, stante il ritardato o mancato riconoscimento da parte dell’ente del debito scaturente da sentenza, dalla notifica dell’atto di precetto e dall’eventuale pignoramento esperito dal creditore, come debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. 267/2000, ed, in subordine, in ipotesi di parere negativo relativamente al citato quesito, sulle modalità di contabilizzazione di tali ulteriori spese.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 166/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 giugno 2021, hanno evidenziato che – in disparte i profili di responsabilità erariale derivanti dal ritardo e/o omissione dell’ente – la risposta ai quesiti posti muove dalla possibilità, stante la non perfetta coincidenza del titolo del debito, di ricomprendere le somme di cui sopra (tra le quali, ad esempio, quelle sopportate dal terzo per la sua dichiarazione) nella tipologia di debiti individuati dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 194 del TUEL, ovvero nelle “sentenze esecutive”.

In proposito la Corte, richiamando espressamente la propria deliberazione 384/2011, precisa che la dizione sentenze esecutive deve intendersi, al fine di non limitare la portata dell’art. 194, comma 1, lettera a), come ricomprendente anche titoli che, pur non assumendo la forma di sentenza, abbiano comunque l’attitudine ad essere eseguiti coattivamente.

Secondo la deliberazione in commento, seppure le spese successive al mancato riconoscimento del debito non rientrano nella sentenza esecutiva (che si sarebbe dovuto riconoscere nei termini e che colpevolmente non è stata fatta propria dall’ente), i successivi atti che determinano il credito da ritardo traggono origine in provvedimenti esecutivi.

Pertanto, a parere dei giudici campani, a fronte del mancato riconoscimento dell’ente si realizza la seguente fattispecie:

– esecuzione presso terzi e soddisfacimento del creditore;

– maturazione di ulteriori oneri (spese esecutive e onorari legali);

– liquidazione del giudice, che costituisce titolo esecutivo;

– riconoscimento di questi (ulteriori) titoli ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 194 del TUEL.

In conclusione, in risposta al primo quesito deve ritenersi che le maggiori somme sborsate a seguito di pignoramento presso terzi vanno ricomprese nella lettera a) (sentenze esecutive), comma 1, dell’art. 194 del TUEL, restando assorbito da tali considerazioni il secondo quesito.

 

Leggi la Deliberazione

CC 166-2021 Campania

 


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