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Le Cooperative sociali devono rispettare il proprio CCNL


Una cooperativa sociale che partecipa a gare pubbliche è tenuta a rispettare il proprio CCNL di settore. L’adozione di un CCNL diverso da quello applicabile avrebbe l’effetto di scoraggiare la partecipazione alle gare pubbliche delle imprese cooperative sociali e si porrebbe in evidente contrasto con il principio di apertura del mercato degli appalti pubblici.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. IV del 7 giugno 2021 n. 4353, che ha accolto l’appello con riferimento alle censure proposte.

I giudici amministrativi hanno osservato ai sensi dell’art. 3 comma 2 c.p.a. in combinato disposto con l’art. 120 comma 10 c.p.a., quanto segue:

1) l’appellante, avente veste giuridica di cooperativa sociale, può partecipare alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, ivi incluse quelle in tema di rifiuti in considerazione del valore fondamentale costituito dalla massima apertura al mercato delle procedure pubbliche di selezione del contraente, cui è informata l’intera legislazione unionale e nazionale.

2) La cooperativa sociale che partecipa a gare pubbliche è tenuta a rispettare il proprio CCNL di settore e questo è coerente con la natura giuridica dell’impresa, con la relativa connotazione sociale ed il rapporto biunivoco che lega la forma giuridica cooperativa e la contrattazione collettiva applicabile. Infatti, l’adozione di un CCNL diverso da quello applicabile avrebbe l’effetto equivalente di scoraggiare la partecipazione alle gare pubbliche delle imprese cooperative e si porrebbe in contrasto con i valori di massima apertura del mercato degli appalti pubblici.

3) Le Tabelle Ministeriali di cui all’art. 23 comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, hanno valenza statistica generale circa il “costo medio” del lavoro, per questo sono prive di carattere cogente ed è ben possibile che il costo del lavoro di un singolo operatore economico diverga dal costo medio.

4) La “clausola sociale” strutturalmente opera all’interno del margine di autonoma articolazione imprenditoriale dell’aggiudicatario, senza determinarne una autoritativa conformazione, e nell’ambito dell’inquadramento lavoristico applicato dall’aggiudicatario ai propri dipendenti, in base alle vigenti condizioni contrattualistiche.

 

Leggi la Sentenza

Consiglio di Stato Sez IV del 7 giugno 2021 n. 4353

 

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