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Lombardia, del. 96/2021- Natura degli incarichi ai componenti del Collegio consultivo tecnico


Un sindaco ha chiesto un parere relativo all’ambito di operatività del divieto di incarico retribuito di cui all’art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012, a seguito della recente reintroduzione nella materia degli appalti pubblici della figura del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell’art. 6 del d.l. 76/2020, chiedendo in particolare se, posto che tra i componenti dei costituendi collegi vi potrebbero essere soggetti collocati in quiescenza, tali incarichi debbano essere assoggettati all’obbligo di gratuità della prestazione resa previsto dalla citata disposizione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 96/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 maggio 2021, hanno preliminarmente richiamato le previsioni dell’art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012: tale norma prevede espressamente il divieto generalizzato per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, stabilendo altresì, in deroga a tale divieto, che “Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito”.

I giudici lombardi, ricordato che l’art. 6 del d.l. 76/2020 (decreto Semplificazioni) ha reintrodotto la figura del Collegio consultivo tecnico, originariamente previsto dal codice degli appalti pubblici, prevedendone delle modifiche sostanziali, hanno evidenziando come sia dirimente, ai fini del parere in esame, valutare se gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio rientrino nel novero degli incarichi di studio o consulenza di cui sopra, dovendosi, in tal caso, applicare la disciplina limitativa nei confronti dei componenti medesimi che dovessero risultare collocati in quiescenza.

A tal proposito, a parere della Corte, ed in linea con le coordinate interpretative delineate dalla stessa magistratura contabile (Sez. riunite in sede di controllo, del. n. 6/2005), riguardando, da un lato, gli incarichi di studio la disamina e soluzione di questioni nell’interesse dell’amministrazione che presuppongono la consegna di una relazione scritta finale, e, dall’altro, afferendo le consulenze a richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, i tratti distintivi di tali incarichi non sembrano ricalcare quelli propri degli incarichi conferiti ai componenti del Collegio tecnico consultivo.

Quanto a quest’ultimo organo, che in base alle nuove disposizioni (art. 6 del d.l. 76/2020), in taluni casi ha natura obbligatoria, i magistrati della Lombardia ne sottolineano i tratti distintivi rispetto a quelli individuati dalle Sezioni Riunite per le consulenze:

  • considerato che la ratio dell’istituto è quella di favorire la risoluzione preventiva di tutte le criticità che possano rallentare l’iter realizzativo di un lavoro pubblico, con riferimento alle controversie e dispute tecniche che possono insorgere nella fase di esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, evidenziano che il collegio non svolge più una funzione meramente consultiva di supporto, come era previsto dalla previgente normativa, ma assume determinazioni direttamente vincolanti per le parti;
  • sottolineano inoltre che la funzione del Collegio consultivo tecnico è direttamente ricondotta, nelle ipotesi di risoluzione delle controversie, nell’alveo della funzione arbitrale (seppure dell’arbitrato irrituale) e l’inosservanza delle decisioni dello stesso, da considerarsi quali determinazioni a carattere dispositivo, costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali, in sé causa di risoluzione del contratto.

In conclusione, secondo la Corte, gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico si collocano in una differente tipologia rispetto agli incarichi di studio o consulenza di cui all’art. 5, comma 9, d. l. 95/2012, che non rivestono carattere obbligatorio e non hanno ex lege valenza negoziale dispositiva, e non sono, pertanto, assoggettabili all’ambito di applicazione di tale disposto legislativo.

 

Leggi la Deliberazione

CC 96-2021 Lombardia


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