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Anac: conferimento interno dell’incarico di direttore dei lavori


L’Anac, con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale il 7 giugno 2021, ha fornito indicazioni operative alle stazioni appaltanti per supportarle qualora le stesse decidano di affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori.

L’Anac ha chiarito che la materia degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, funzionali alla realizzazione di lavori pubblici, è disciplinata dal d.lgs n. 50/2016, che ne prevede l’attribuzione o all’interno delle stazioni appaltanti o all’esterno. In particolare, l’art. 24 del d.lgs n. 50/2016, stabilisce che le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, sono espletate:

  1. dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
  2. dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
  3. dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
  4. dai soggetti di cui all’art. 46 del d.lgs n. 50/2016.

Infine, l’Anac ha evidenziato che qualora le stazioni appaltanti intendano affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori, le stesse devono individuare, prima dell’avvio della procedura, il direttore dei lavori, specificandone il nominativo. In tal caso il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti prescritti dal legislatore per lo svolgimento dell’incarico, deve essere scelto tra i dipendenti:

  1. dei propri uffici tecnici;
  2. degli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i Comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
  3. degli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge.

 

Leggi il Comunicato

Comunicato_ Presidente_26 maggio_2021

 

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