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La manutenzione straordinaria deve essere evidenziata nelle giustificazioni


Se l’appalto di manutenzione prevede anche quella straordinaria, questa deve essere descritta nelle giustificazioni.

Questo il principio ribadito dal Tar Sicilia, Sez. IV del 28 maggio 2021, con la sentenza n. 1760, con la quale accoglie il ricorso proposto dalla ricorrente.

Nel caso di specie, la ricorrente proponeva ricorso avverso l’aggiudicazione, denunciando la violazione dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016, poiché quest’ultima era stata proclamata senza procedere alla verifica dei costi della manodopera dichiarati dall’aggiudicataria. Infatti, la cifra dichiarata, risultava inferiore a quella che era stata stimata da parte della stazione appaltante e si discostava dalle tabelle ministeriali di cui all’art. 23 comma 16 del d.lgs. 50/2016.

Inoltre, la ricorrente ribadiva che le giustificazioni dell’aggiudicataria poggiavano su giudizi di presunta esperienza che non davano affidabile dimostrazione dell’offerta.

Infatti, la ricorrente sosteneva che l’aggiudicataria aveva dichiarato che i prezzi offerti erano proposti sulla scorta dell’esperienza pregressa.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso proposto dalla ricorrente ed hanno osservato che le giustificazioni riportate dall’aggiudicataria risultano essere inadeguate ed inducono a ritenere che la valutazione di congruità dei costi della manodopera effettuata dal RUP non sia stata accurata.

Infatti, i giudici amministrativi hanno osservato che si dovevano valorizzare congiuntamente due aspetti:

1)  l’aggiudicataria aveva esposto un costo di manodopera (di circa euro 173.000) non solo inferiore a quello indicato dagli altri concorrenti (304.000 e 305.000) ma addirittura molto più basso di quello stimato dalla stessa stazione appaltante (circa 274.000);

2) la divergenza suesposta di costi era stata giustificata nella relazione prodotta dall’aggiudicataria e prevedeva che i lavori di manutenzione straordinaria non dovevano essere affrontati con riguardo ad una parte dell’appalto.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno evidenziato che l’attività di manutenzione straordinaria che costituiva una delle voci dell’appalto, poteva essere legittimamente richiesta all’impresa aggiudicataria, costituendo tale richiesta l’estrinsecazione di uno dei diritti nascenti dal contratto di appalto. L’impresa appaltatrice poteva trovarsi di fronte alla scelta di non eseguire la prestazione ovvero di eseguirla senza modificare l’offerta economica presentata, dovendo in tal caso ridurre la remunerazione del personale addetto, per non andare incontro a perdite. Però, in entrambi i casi, ciascuna soluzione non sarebbe stata accettabile.

Infine, i giudici amministrativi hanno evidenziato che sarebbe incongruente che una impresa, al fine di giustificare il ribasso offerto, possa non effettuare parte dei servizi che sono oggetto della procedura di gara alla quale ha chiesto di partecipare, assicurando l’integrale esecuzione delle obbligazioni assunte.

 

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TAR Sicilia 1760-2021

 

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