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D.L. Semplificazioni : novità sul Codice degli appalti


Il Consiglio dei Ministri con il Comunicato Stampa n. 21, ha approvato il 28 maggio 2021 un nuovo decreto-legge, cd. “ Semplificazioni”.

In materia di appalti pubblici, le principali previsioni, sulla base del precitato Comunicato Stampa del Governo, sono state le seguenti:

 

1) Valutazione impatto ambientale (VIA): E’ stata istituita un’apposita commissione tecnica per la VIA composta da un massimo di 40 persone nominate con decreto del Ministro.  La durata massima della procedura sarà di 130 giorni.

Per la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti nel PNRR è stata istituita presso il Ministero della Cultura la Soprintendenza speciale.

 

2) Fonti Rinnovabili: sono state semplificate le procedure autorizzative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili, la installazione di infrastrutture, la bonifica dei siti contaminati e il repowering degli impianti esistenti.

 

3) Subappalto: dalla data di entrata in vigore del decreto è stato previsto che:

  1. a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga al limite del 30 per cento oggi in vigore il subappalto non potrà superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto. Saranno comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore dovrà garantire gli stessi standard qualitativi previsti nel contratto di appalto e applicare gli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando lo stesso trattamento normativo e retributivo;
  2. b) dal 1° novembre 2021, verrà rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che dovranno essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario e indicare le opere per le quali sarà necessario rafforzare il controllo delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia;
  3. c) il contraente principale e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.

Per gli interventi del PNRR sarà previsto un unico affidamento per la progettazione e l’esecuzione dell’opera sulla base del progetto di fattibilità. L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto anche degli aspetti qualitativi oltre che economici.

 

4) Trasparenza e pubblicità degli appalti

Tutte le informazioni saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).  La banca dati degli operatori economici sarà accorpata alla Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC. All’interno della nuova banca dati, verrà istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico, nel quale saranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della partecipazione alle procedure di gara, rendendo in tal modo più semplici le attività di verifica e controllo da parte delle stazioni appaltanti. Queste ultime dovranno avere requisiti di qualità in termini di esperienza pregressa documentata, personale qualificato e strumentazione tecnica adeguata.

 

5) Primo rafforzamento del sistema delle stazioni appaltanti

Nelle more di una compiuta razionalizzazione, riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti, si vieta ai Comuni non capoluogo di affidare appalti per interventi del PNRR, dovendo ricorrere alle Unioni di Comuni, Consorzi, Città metropolitane, Province e Comuni capoluogo.

 

6) Sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

Il decreto legge ha individuato più puntualmente le competenze e le attività dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) eliminando possibili interferenze o sovrapposizioni con le attività per la sicurezza svolte dai concessionari o dagli enti gestori, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalla Commissione permanente per le gallerie istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In particolare, ANSFISA adotta entro il 31 gennaio di ogni anno, e per il 2021 entro il 31 agosto, il programma annuale di vigilanza sulle condizioni di sicurezza di strade e autostrade, svolge attività ispettiva per la verifica della manutenzione da parte dei concessionari, effettua verifiche a campione sulle infrastrutture.

 

7) Dibattito pubblico

Per assicurare la più ampia condivisione delle opere da realizzare, il decreto legge rafforza lo strumento del “dibattito pubblico” e le attività della Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il confronto con la società civile e gli enti territoriali.

 

Leggi il Comunicato

Comunicato decreto semplificazioni

 

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