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Lombardia, del. 87/2021 – Blocco della spesa e spesa “obbligatoria” per assunzione di personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di qualificare come spesa obbligatoria, ai fini e per gli effetti dell’art. 148 bis del D.lgs. n. 267/2000, quella relativa all’assunzione di personale a tempo indeterminato per sopperire a gravi carenze di organico.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 87/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 maggio 2021, hanno ricordato, preliminarmente, che l’art. 148 bis del TUEL (rubricato “Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”), al comma 3, prevede, ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio dell’Ente, la preclusione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura, e che, di norma, ove gli squilibri economico-finanziari attengano alla complessiva gestione finanziaria, la Sezione della Corte conti territorialmente competente, procede al blocco delle “spesa discrezionale”, al fine di prevenire pratiche lesive del principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli Enti locali.

La Corte ha evidenziato come sia dirimente, pertanto, comprendere cosa si intenda, ai fini e per gli effetti del sopra citato articolo, per spesa obbligatoria e, partendo dal presupposto che l’applicazione del blocco della spesa, sostanzialmente, determinerebbe, la sostituzione della gestione ordinaria di bilancio, con un regime del tutto assimilabile alla “gestione provvisoria”, ha individuato un riferimento normativo a tal proposito nell’art. 163, comma 2, del TUEL che, per quanto di interesse, prevede che “Nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente“.

Alla luce di tali considerazioni, secondo la deliberazione in commento, ciò che può qualificare, secondo l’ordinamento giuridico vigente, una spesa come obbligatoria è la sussistenza di un vincolo giuridico, l’esistenza di rapporto contrattuale da assolvere, la presenza di una norma cogente che ne impone il sostenimento e in genere, effettuata una ponderazione degli interessi pubblici prevalenti, tutte quelle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

Nel caso in esame, pertanto, una spesa per l’assunzione di personale può qualificarsi “obbligatoria“ nel caso in cui sia disposta da una norma di legge, nonché in tutti i casi in cui questa risulta necessaria, in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione pubblica, di cui all’art. 97 della Cost., al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, e ferma restando, comunque, l’osservanza della disciplina in materia di assunzioni.

 

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CC 87-2021 Lombardia


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