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Pubblicato in G.U. il Decreto-Legge “Sostegni Bis”


È stato pubblicato sulla G.U. n. 123 del 25 maggio 2021, il d.l. n. 73 del 25 maggio il cd. decreto “Sostegni Bis” concernente “Misure urgenti connesse dall’emergenza Covid 19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” in vigore dal 26 maggio 2021.

In particolare si segnalano le seguenti principali misure introdotte dal decreto in commento.

Il Titolo V in materia di “Enti Territoriali”, ha disposto quanto segue:

L’Art. 51, concernente “Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale”, ha stabilito che in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, la dotazione del fondo per l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, sarà incrementata di ulteriori 450 milioni di euro per l’anno 2021. Tali risorse saranno destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo potranno anche ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada, nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, mediante apposita convenzione ovvero imponendo obblighi di servizio. Al personale degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada , nonché ai titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico regionale o locale si applicano esclusivamente le misure di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 81/2008.

Qualora all’esito dello specifico procedimento per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite emergesse la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della scuola secondaria di primo o di secondo grado, le relative convenzioni potranno essere stipulate, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma e nei limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici dirigenziali periferici del Ministero dell’istruzione relativamente agli ambiti territoriali di competenza. Le risorse potranno essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi in favore delle aziende di trasporto pubblico regionale o locale, nonché degli operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ovvero dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, impiegati nell’erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall’utenza e per l’uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell’ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.

Al fine di consentire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea, nonché di realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di contenimento individuate con i provvedimenti statali, sarà istituito presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l’anno 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore:

  1. delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, che provvederanno, previa nomina del mobility manager a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale che potrà contribuire alla realizzazione di tali finalità; tali contributi saranno destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa – lavoro adottati entro il termine del 31 agosto 2021;
  2. degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvederanno, previa nomina del mobility manager scolastico a predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi saranno destinati al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa-scuola-casa adottati entro il termine del 31 agosto 2021.

L’Art. 52, concernente “Misure di sostegno all’equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni“, è disposto che sarà istituito, presso il Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità, se il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità sarà superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP. Per gli enti locali che avranno incassato le anticipazioni di liquidità il rifinanziamento sarà differito al 31 luglio 2021:

  1. il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020 ( di cui all’articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
  2. il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 (di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Fino a tale data sarà autorizzato l’esercizio provvisorio.

Infine, il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione sarà incrementato di 6,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

 

L’Art. 53 concernente “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche “ ha disposto cha al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche sarà istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:

  1. una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, sarà ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
  2. una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, sarà ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali saranno quelli relativi all’anno d’imposta 2018, pubblicati sul proprio sito internet da parte dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze;
  3. l contributo minimo spettante a ciascun comune non potrà in ogni caso risultare inferiore a euro 600,00. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti sarà decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

L’Art. 54 concernente “Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano” ha stabilito che nell’anno 2021 sarà corrisposto l’importo di 60 milioni di euro a ciascuna Provincia autonoma di Trento e Bolzano a titolo di restituzione delle riserve di cui alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato, ovvero la riduzione delle somme alle medesime spettanti.

L’Art. 55 concernente “Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno”, è stato così modificato:

– sarà istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, nonché del contributo di soggiorno in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

– alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

L’Art. 56 concernente “Utilizzo nell’anno 2021 dei ristori 2020 e del Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome “ ha stabilito che le risorse assegnate per l’emergenza a titolo di ristori specifici di spesa, saranno vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. In considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19, per l’anno 2021 le Regioni e le Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità.

L’Art. 57 concernente “Riparto del contributo di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41” , ha disposto che il ristoro delle minori entrate sarà attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l’anno 2021 secondo gli importi indicati nelle tabelle di cui al presente articolo.

 

Leggi il decreto-legge

DECRETO SOSTEGNI BIS

 

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