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Completo subappalto della qualifica OG 11


La qualifica nella categoria OG11 è totalmente subappaltabile.

Questo il principio ribadito dal Tar Toscana Sez. I, con la sentenza del 20 maggio 2021 n. 752, con la quale viene evidenziato che la qualifica nella categoria OG11 è integralmente subappaltabile.

Nel caso di specie, la ricorrente proponeva ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione, lamentando che l’aggiudicataria non era qualificata nella categoria OG11 e non aveva il possesso della qualifica nella precitata categoria.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso, evidenziando che la qualifica OG11 non era una categoria prevalente dell’appalto, altresì costituiva una categoria scorporabile.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno sottolineato che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “la corrispondenza contenutistica tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d’appalto non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale,  e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto” (TAR L’Aquila, Sez. I, n. 71/2018).

Inoltre, i giudici amministrativi hanno evidenziato che l’oggetto principale che connotava il contratto messo a gara era dato dagli interventi di restauro e conservazione delle emergenze archeologiche e di riqualificazione paesaggistica mentre i lavori impiantistici rappresentavano una parte minimale delle prestazioni richieste che non necessitavano di menzione nell’oggetto sociale riportato nella iscrizione camerale.

Infine, i giudici amministrativi hanno ribadito che:

1) si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell’art. 37 comma 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG11,OS2-A,OS2-B,OS-4,OS-11,OS-12,OS-13,OS-14,OS-18-A,OS-18-B,OS-21,OS25, OS30.

2) Per gli affidamenti di contratti pubblici di lavori, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative quantificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative quantificazioni;

b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della quantificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate quantificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’art. 108 comma 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010 n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS2-A, OS2-B,OS -3, OS-4, OS-5, OS-8, OS-10, OS-11,OS-12,OS12-A,OS-13,OS-14,OS-18-A,OS-18-B,OS20-A, OS-20B, OS-21, OS- 24,OS-25, OS -28 OS-30, OS- 33, OS -34, OS -35. Le predette lavorazioni sono subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’art. 37 comma 11 del codice di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il limite di cui all’art. 170 comma 1 del regolamento di cui al decreto del DPR n. 207/2010; per le categorie di cui al comma 1 del predetto articolo, di importo singolarmente superiore al 15%, si applica l’art. 92 comma 7 del precitato regolamento.

 

Leggi la Sentenza

TAR Toscana 752-2021

 

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