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Il D.L. Semplificazioni: nel sotto soglia non occorre la motivazione per ricorrere alle procedure ordinarie


Nelle procedure di affidamento con importo inferiore alle soglie comunitarie ex art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 non occorre la motivazione per ricorrere alle procedure ordinarie.

Questo il principio ribadito dal Tar Sicilia, Sez. II, con la sentenza n. 1536 depositata il 14 maggio 2021.

Nel caso di specie, la ricorrente lamentava l’illegittimità della scelta operata da parte dell’Amministrazione comunale di procedere con la procedura ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e non attraverso l’affidamento diretto previsto dalla normativa derogatoria, per gli appalti sotto soglia, di cui al D.L. Semplificazioni.

I giudici amministrativi hanno respinto il motivo di ricorso proposto dalla ricorrente, osservando che “la norma in rilievo non ha inteso conculcare la scelta delle amministrazioni pubbliche di operare mediante la disciplina ordinaria dell’evidenza pubblica con gare aperte in luogo dell’affidamento diretto”.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno sottolineato quanto osservato dall’Anac con il parere del 3 agosto 2020  reso in sede di approvazione al Senato, il quale stabilisce che: “sebbene l’art. 1 del D.L. non abbia fatto salva la richiamata facoltà, la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell’art. 30 induce a ritenere che il regime in deroga non abbia privato, pur nella situazione eccezionale creatasi a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno “.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che a differenti conclusioni non induce il richiamo del parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 735/2020, in relazione all’obbligo da parte delle stazioni appaltanti di motivare il ricorso all’evidenza pubblica, il quale ha suggerito di dare un riscontro nella motivazione per la scelta della procedura di evidenza pubblica ordinaria rispetto a quella emergenziale in deroga dell’affidamento diretto.

Infine, i giudici amministrativi hanno sottolineato il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 30 agosto 2016 n. 1903/2016, secondo cui il principio generale della motivazione assume valenza con riguardo alla fase dell’affidamento e dell’individuazione dell’aggiudicatario e non tanto, dunque, nella precedente fase a monte circa la scelta della procedura prescelta.

 

Leggi la Sentenza

TAR Sicilia 1536-2021

 

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