Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Basilicata, del. 38/2021 – Illegittimo dare decorrenza retroattiva alle assunzioni ex art. 12 l. 730/1986


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per un ente locale che abbia utilizzato personale convenzionato, con rapporto di lavoro autonomo e con titolarità di partita IVA secondo le previsioni della l. 219/1981, di equiparare al lavoro subordinato, in applicazione della l.r. 5/2001, il periodo di attività svolta in regime convenzionale precedentemente all’immissione nei ruoli del Comune avvenuta ai sensi dell’art. 12 della l. 730/1986. Si chiede inoltre, sostanzialmente in caso di risposta affermativa, se esso possa farsi carico degli oneri previdenziali di tali periodi utilizzando i fondi residui della l. 219/1981, la cui quota del 4% è utilizzabile per la gestione di “uffici e servizi”.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 38/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 maggio 2021, hanno ripercorso brevemente i passaggi legislativi, statali e regionali, attinenti il quesito oggetto di parere:

  • con l. 219/1981 si autorizzarono le Regioni e gli enti locali ad avvalersi di personale convenzionato per le esigenze della ricostruzione a seguito degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 (art. 60);
  • con l. 730/1986 si dispose l’immissione di detto personale, già in servizio alla data del 31 maggio 1986, nei ruoli da istituirsi presso le amministrazioni ove gli interessati stessi avevano prestato servizio (art. 12), dietro presentazione di un’apposita domanda da parte degli interessati e previo superamento di un apposito concorso riservato;
  • con l.r. 17/1989 la Regione Basilicata, che si era uniformata a dette disposizioni statali avvalendosi di personale in regime di convenzione, istituì il ruolo speciale ad esaurimento del personale in questione (art. 1), su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (art. 3); il trattamento economico fu fissato in «quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di un’anzianità pari al periodo di servizio prestato» (art. 5);
  • con l.r. 5/2001 e l.r. 10/2002 la Regione Basilicata dispose la piena equiparazione al lavoro subordinato del periodo di servizio antecedente all’immissione nei ruoli della Regione, individuandone i beneficiari nel proprio personale in servizio ed anche non più in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Ciò premesso, la Corte ribadisce in primis che l’art. 60 della l. 219/1981 ha previsto, in via straordinaria e del tutto temporanea l’utilizzo del modulo convenzionale, dimostrando la volontà di qualificare il rapporto prima dell’immissione in ruolo in termini privatistici, al di fuori dello schema del rapporto di lavoro dipendente, con conseguente irrilevanza a tal fine della presenza o meno di elementi rivelatori della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego perché, in ogni caso, lo stesso non si sarebbe potuto ritenere validamente costituito.

I magistrati contabili della Basilicata ritengono altresì che l’art. 12 della l. 730/1986, per il suo regime derogatorio in materia assunzionale, deve qualificarsi come norma eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazione in quanto, ha consentito l’immissione in ruolo del personale convenzionato da enti ed amministrazioni in occasione di varie calamità naturali, ma non ha previsto che l’assunzione avesse un effetto retroattivo e comportasse il riconoscimento dello status giuridico ed economico del dipendente pubblico con decorrenza dall’originaria instaurazione del rapporto convenzionale, considerando il servizio pregresso utile ai soli fini economici, nel senso di influire sul valore dell’anzianità e quindi sulla misura del livello retributivo spettante per il solo periodo successivo alla immissione in ruolo.

In conclusione, ad avviso della Corte, non è legittimo per un ente locale dare decorrenza retroattiva alle assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 12 della l. 730/1986 e, in conseguenza di ciò, viene a perdere rilievo il secondo quesito, benché si ribadisca che un ente locale non possa assumere alcun onere previdenziale per periodi antecedenti l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, anche in considerazione del fatto che i fondi residui della l. 219/1981 non possono essere utilizzati per accollarsi oneri previdenziali che non rientrano nella invocata gestione “di uffici e servizi” tali da comportare ingiustificate spese a carico del bilancio pubblico.

 

Leggi la Deliberazione

CC 38-2021 Basilicata


Richiedi informazioni