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I files dell’offerta devono leggersi con i programmi in comune commercio


I files che compongono l’offerta in una procedura di gara devono potersi aprire con i programmi in commercio.

Questo il principio ribadito dal Tar Lombardia Sez. IV, con la sentenza del 7 maggio 2021 n. 1147, con la quale viene stabilito che quando le regole della piattaforma di gara prevedano l’invio dei documenti in un formato PDF senza specificare il programma necessario per la lettura, le regole  dell’ordinaria diligenza impongono che i files inviati che compongono l’offerta siano apribili con tutti i programmi comunemente in commercio.
Nel caso di specie, la ricorrente era stata esclusa poiché i files contenenti la relazione di valutazione della lettera di invito, ad eccezione della prima pagina, non contenevano alcun testo e le restanti pagine costituenti il file risultavano essere bianche.

La ricorrente proponeva una serie di motivi di ricorso evidenziando che il file era parzialmente illeggibile e ciò non avrebbe comportato un caso di illegittimità assoluta dell’offerta ma di non leggibilità relativa, poiché dovuta ad un cattivo utilizzo dei software di lettura a disposizione della commissione di gara o all’impiego di software non adatti all’apertura dei files in disamina oppure alla corruzione dei files avvenuta dopo alla corretta conclusione del relativo “upload” mediante la piattaforma telematica.

I giudici amministrativi respingono il ricorso evidenziando che erano stati inviati una serie di files di cui uno risultava essere non apribile con i mezzi a disposizione della stazione appaltante.

I giudici amministrativi, hanno ribadito che le regole  della piattaforma di gara prevedevano l’invio dei documenti in un certo formato PDF, senza specificare il programma necessario per la sua lettura e le regole dell’ordinaria diligenza impongono che i files che compongono l’offerta debbano essere apribili con tutti i programmi in comune commercio.

Infine, qualora i files inviati da parte dell’offerente fossero stati apribili  solo mediante programmi di lettura diversi, egli avrebbe dovuto debitamente specificare in sede di offerta  le procedure che la stazione appaltante avrebbe dovuto svolgere per l’apertura e la lettura dei files.

 

Leggi la Sentenza

Tar Lombardia 1147-2021

 

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