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G.U.: differimento consultazioni elettorali per l’anno 2021


E’ stata pubblicata nella G.U. n. 108 del 7 maggio 2021, la legge del 3 maggio 2021 n. 58, concernente  la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 recante “disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021”,  entrata in vigore l’8 maggio 2021.

 

All’articolo 1 comma 2,  è stato disposto che si terranno nell’ambito del medesimo  turno le elezioni degli organi elettivi delle medesime regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificheranno le condizioni che  ne renderanno necessario il rinnovo. Fino alla data dell’insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica  continueranno a  svolgere,  secondo le  specifiche disposizioni dei  rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni  caso,  a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a  far fronte a tutte le esigenze connesse all’emergenza sanitaria.

Dopo l’articolo 1 è stato inserito l’art. 1-bis, in materia di “Semplificazione in  materia di designazione  dei rappresentanti  di lista  nell’ambito delle operazioni elettorali dell’anno 2021”, il quale ha stabilito che in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell’ambito delle operazioni elettorali, l’atto di designazione dei rappresentanti della lista potrà essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dalla legge.

 

All’articolo 2, dopo il comma 1 sono stati aggiunti i seguenti:

– 1-bis, in cui è stato previsto che per l’anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da  COVID-19  complessivamente  e  diffusamente grave su tutto il territorio nazionale  e  a  causa  delle  oggettive difficoltà di movimento all’interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, saranno eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia  riportato  un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore  al  40 per cento  degli elettori iscritti nelle liste  elettorali  del  comune.  Qualora  non saranno raggiunte tali percentuali, l’elezione sarà nulla.

– 1-ter, in cui è stato disposto che in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e delle oggettive difficoltà di movimento all’interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si terrà conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti  all’estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

 

Dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti:

– Art. 3-bis, in materia di “Apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali”, il quale ha disposto che al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati per le consultazioni elettorali dell’anno 2021, il Ministero della giustizia assicurerà l’apertura degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale avente  sede  nel capoluogo di  ciascun distretto di Corte di appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti il termine per la predetta pubblicazione.

Per l’attuazione delle disposizioni precitate sarà autorizzata la spesa di euro 37.031,00 per l’anno 2021, cui si  provvederà mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva  e  speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello  stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

– Art. 3-ter, in materia di “Disposizioni  in  materia  di  relazione  di fine Mandato”, il quale ha sancito che per l’anno 2021, non troverà  applicazione  il  comma  6 dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

– Art. 3-quater in materia di “Ulteriori misure urgenti  per  assicurare la continuità della gestione delle  università  e  delle  istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”, il quale ha disposto che per le medesime finalità del presente decreto, in relazione alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni  dell’alta  formazione  artistica, musicale e coreutica,  tali  enti, nell’esercizio della loro autonomia, potranno individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalità, anche telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto delle  misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Le procedure elettorali di cui al presente articolo dovranno concludersi, in ogni caso, entro il 31 ottobre 2021.

 

Leggi la Legge

LEGGE 3 maggio 2021 atto completo

 

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