Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Campania, del. 111/2021 – Procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio


Un sindaco di un comune ha avanzato una richiesta di parere in merito alle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, con specifico riferimento ai debiti di cui all’art. 194, comma 1, lettera e) del d.lgs. 267/2000.

L’ente ha chiesto in particolare se sia possibile procedere, ai sensi del citato art. 194, comma 1, lett. e) al riconoscimento di un debito, assunto in assenza di preventivo impegno di spesa, laddove lo stesso derivi da un contratto nullo, in quanto sottoscritto in violazione del requisito della forma scritta, imposta “ad substantiam” nel caso dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, e, altresì, quali siano le modalità ed i limiti entro i quali, al ricorrere della predetta peculiare fattispecie, si possa procedere comunque all’eventuale riconoscimento dell’arricchimento “senza giusta causa” ai sensi dell’art. 2041 c.c., posto che l’amministratore e/o il funzionario “impoverito”, condannato, in virtù del disposto di cui all’art. 191 comma 4 del TUEL, al pagamento di prestazioni rese in favore dell’Ente, è legittimato ad agire, ai sensi del predetto art. 2041 nei confronti della medesima pubblica amministrazione, ove oggettivamente arricchita.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 111/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 maggio 2021, hanno evidenziato preliminarmente che la questione posta muove dall’errata individuazione, nel trovarsi in presenza di una “obbligazione giuridicamente perfezionata”, dei presupposti di applicazione del richiamato art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL.

Ai sensi del comma 1, lettera e) del citato articolo, in combinato disposto con la norma di cui al comma 4, gli effetti dell’attività contrattuale condotta dalla amministrazione pubblica in violazione delle regole contabili in tema di assunzione degli impegni di spesa si imputano ex lege alla sfera giuridica diretta e personale dell’amministratore o funzionario che ha condotto l’attività contrattuale.

In ragione di ciò, anche ai fini della procedura di riconoscimento del debito derivante da siffatta fattispecie negoziale, non assume alcun rilievo la eventuale patologia del contratto in parola, se cioè nullo e/o annullabile, né se trattasi o meno di “obbligazione giuridicamente perfezionata”, (rappresentando quest’ultima una questione rimessa ai rapporti tra il fornitore e la sua controparte da individuarsi nel medesimo amministratore e/o funzionario che ha consentito la fornitura stessa), dovendosi valutare esclusivamente la facoltà dell’ente di riconoscere il debito medesimo, nei soli limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Infine, secondo la deliberazione in commento, nell’esercizio della propria discrezionalità nel riconoscere o meno siffatto debito, l’ente dovrà tenere presente il sistema di tutela sia del privato fornitore, sia dell’amministratore e/o funzionario ordinante la spesa e le relative possibili ricadute in danno all’amministrazione medesima.

 

Leggi la Deliberazione

CC 111-2021 Campania


Richiedi informazioni