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Abruzzo, del. 166/2021 – Compensi per avvocati comunali per sentenze favorevoli


Un sindaco ha formulato una richiesta di parere, in materia di erogazione agli avvocati comunali dei compensi per sentenze favorevoli (con compensazione delle spese), consistente in tre quesiti:

  • secondo quale regola generale ed in quale annualità tali compensi devono transitare nella parte variabile del fondo risorse decentrate?
  • è possibile, in caso di erronea costituzione del fondo di una precedente annualità per mancata previsione, all’interno della parte variabile, dei compensi maturati da parte degli avvocati comunali (per sentenze favorevoli e spese compensate), che i compensi confluiscano nel fondo dell’annualità successiva?
  • è possibile prevedere che tali somme transitino nel fondo decentrato dell’anno successivo al quale sono divenute esigibili?

 

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 166/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 maggio 2021, hanno preliminarmente effettuato una breve ricostruzione dell’istituto, evidenziando come in ultimo il diritto al citato compenso sia stato regolato con il d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni in legge n. 114/2014. In base a tale norma, tali compensi sono sottoposti ad una condizione sospensiva nell’attesa dell’eventuale avverarsi della sentenza positiva per l’ente, il quale, attraverso una puntuale attività ricognitiva e valutativa del contenzioso in essere, e dei tempi e del possibile esito, deve accantonare le risorse ritenute congrue per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell’esercizio le relative spese con l’avviso che, in caso di mancato impegno delle somme, queste andranno ad incrementare il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali. L’art. 9, c. 6 della citata legge prevede altresì che tali emolumenti, in caso di compensazione integrale delle spese, possono essere corrisposti nei limiti dello stanziamento di bilancio che non può superare quanto stanziato nell’esercizio 2013.

Relativamente al primo quesito, secondo la deliberazione in commento, in piena applicazione del richiamato principio contabile, le risorse necessarie alla liquidazione dei compensi professionali dei propri legali dovranno confluire nel salario accessorio dell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile; qualora, l’amministrazione abbia costituito il fondo in un esercizio includendovi le risorse necessarie, ma le obbligazioni si dovessero rendere esigibili in esercizi successivi, sarà necessario che esse siano traslate nella parte vincolata del risultato di amministrazione e poi, nell’esercizio in cui sono esigibili spostate nel fondo ed erogate al professionista.

In merito al secondo quesito, i magistrati contabili dell’Abruzzo, hanno dato risposta negativa, ribadendo che ciò che si realizza giuridicamente in un esercizio deve avere soddisfazione contabile nello stesso, non potendo il bilancio violare i principi di certezza, trasparenza, annualità ed integrità. Il problema sottoposto, relativo alla possibilità di un errore tecnico nella quantificazione dello stanziamento, pertanto, va risolto applicando gli ordinari istituti ai quali l’ente ricorre per allineare le previsioni di spesa allorché le stesse risultino insufficienti: vale a dire, con una variazione in aumento della previsione di bilancio, se lo scostamento si registra nel corso dell’esercizio annuale; altrimenti, con un riconoscimento del debito fuori bilancio. In entrambe le ipotesi, le risorse dovranno comunque transitare per il fondo per il trattamento accessorio dedicato dell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile.

Relativamente al terzo ed ultimo quesito, secondo la deliberazione in commento, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Molise, del. n. 1/2020 e sez. contr. Piemonte, del. n. 182/2019), le somme necessarie alla corresponsione dei trattamenti accessori al personale devono sempre essere imputate al fondo dell’esercizio in cui le sottostanti obbligazioni divengano giuridicamente perfezionate ed esigibili; si perverrebbe, in caso contrario, ad un’elusione della normativa in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

 

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CC 166-2021 Abruzzo


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