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Oneri della sicurezza aziendali indicati a zero


Non può costituire motivo di esclusione dalla procedura di gara l’indicazione degli oneri della sicurezza aziendale indicati nella cifra pari a zero.
Questo il principio ribadito dal Tar Campania Sez II, con la sentenza del 26 aprile 2021 n.2686, con la quale viene respinto il ricorso avverso l’aggiudicazione della procedura di gara per l’appalto di servizi assicurativi.
Nel caso di specie, la società aggiudicataria non aveva indicato nell’offerta economica i costi della sicurezza aziendale, fissati nella cifra pari a zero, non essendo la prestazione di servizi assicurativi un’attività di natura intellettuale, per la quale non era prescritto l’esonero da tale indicazione.
I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso proposto dal ricorrente per i seguenti motivi:
a) il diffuso orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che non si possa equiparare l’omessa indicazione degli oneri per la sicurezza alla quantificazione degli stessi nell’importo pari a zero. Infatti, la situazione del concorrente che si esime dall’emarginare nella propria offerta economica la cifra dei costi della sicurezza è diversa da quella del concorrente che, in base alla sua politica imprenditoriale e alla personale organizzazione dei fattori produttivi, dichiara, di non dover sostenere alcun costo diretto in termini di sicurezza in relazione ad un determinato appalto.
b) L’indicazione dei costi della sicurezza pari a zero sottintende una specifica valutazione, da parte dell’impresa offerente, in ordine agli effetti economici dell’applicazione delle regole di sicurezza nello svolgimento concreto del servizio, ascrivibile alla consapevole volontà di determinarli in tale misura, sulla base dell’assunto che, in ragione di particolari circostanze relative alla tipologia di appalto e alle modalità con le quali si ritenga di fare fronte ai costi predetti, l’indicato azzeramento corrisponda all’effettiva incidenza degli stessi sull’offerta economica. Ne deriva che ogni questione di verifica del rispetto dei doveri inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro è destinata a spostarsi dal versante dichiarativo a quello sostanziale, concernente la congruità di una simile quantificazione.
c) La fissazione degli oneri aziendali per la sicurezza nella cifra pari a zero, effettuata nell’offerta economica, non essendo assimilabile alla totale pretermissione di indicazioni a riguardo, non può costituire motivo di estromissione dalla gara a prescindere dalla natura intellettuale del servizio da affidare e dalla possibilità di ricorrere o meno all’ausilio del soccorso istruttorio (Consiglio di Stato Sez V, 19 gennaio 2017 n. 223, TAR Puglia Sez II, 6 ottobre 2021 n. 1245; TAR Sicilia Sez III, 29 luglio 2020 n. 1665; TAR Campania Sez I, 22 maggio 2017 n. 948; TAR Liguria Sez I, 2 marzo 2017 n. 163).
d) Infine, la società nella nota di riscontro alla richiesta di giustificazioni, aveva apportato elementi oggettivi con cui poter sostenere la sostenibilità dei costi della sicurezza pari a zero. Infatti, nella precitata nota si faceva riferimento a due fattori che potevano influire sull’abbattimento degli oneri per la sicurezza, ossia l’imponente struttura dimensionale-organizzativa posseduta ed il diffuso utilizzo si strumenti telematici per la gestione delle fasi del sinistro a fronte dell’esecuzione di prestazioni aventi carattere immateriale, comportanti di per sé rischi inferiori di infortunio.

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TAR Campania

 

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