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D.l. 56/2021: Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile


È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, il decreto-legge 56/2021, recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.

Il provvedimento, in vigore dal 30 aprile 2021, ha disposto le seguenti novità:

Art. 1 – Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile

È stato prorogato il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo la percentuale minima del 50 % del personale in lavoro agile, vincolante per ciascuna Amministrazione.

Le disposizioni si applicheranno, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID-19.

Inoltre, è stata ridotta dal 60% al 15% la quota dei dipendenti che potranno svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30% al 15% la quota dei dipendenti che potranno comunque avvalersi della predetta prestazione, in caso di mancata adozione del Piano medesimo.

In dettaglio, la disposizione ha modificato l’articolo 263, commi 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativi alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni, disponendo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021:  che l’organizzazione del lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi sia realizzata attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro. Ciò dovrà avvenire mediante revisione dell’articolazione giornaliera e settimanale dell’orario, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l’utenza (anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza). Infine, con riferimento al lavoro agile, sarà, pertanto, soppresso il riferimento al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Le predette disposizioni saranno in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (comma 1, lett. a), n. 1.

 

Leggi il decreto

DECRETO LEGGE n. 56 30 aprile 2021

 

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