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Lombardia, del. 54/2021 – Legittima possibilità di riconoscere un compenso


Un sindaco ha formulato una richiesta di parere in merito alla legittima possibilità di riconoscere un compenso ex art. 32 comma 40 della L. 326/2003, ove sia trascorso un notevole lasso di tempo, tra la presentazione della pratica di condono, il momento dell’avvenuta istruttoria e il conseguenziale rilascio del titolo edilizio, presupposto legittimante l’erogazione del relativo compenso.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 54/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 aprile 2021, hanno preliminarmente ricordato che  il D.L. n. 269 del 30/9/2003, recante “Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  la  correzione  dei conti pubblici”, convertito nella legge n.326/2003, all’art. 32, c. 40, dispone che: “Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi. Come disciplinati dalle amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini dell’istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall’amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti ed oneri fino ad un massimo del 10% da utilizzare con le modalità di cui all’articolo 2, comma 46, della legge 23/12/1996, n. 662. Per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario”; il successivo c. 41 dispone, infine, che “ Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo , il 50 % delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione  è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma”.

I magistrati contabili hanno sottolineato che, dal suesposto dettato normativo, non si evince un limite temporale  entro  cui  l’attività  istruttoria,  a  pena  di  decadenza,  debba  espletarsi , ma il legislatore si limita a prevedere il valore massimo di incremento dei diritti e degli oneri di sanatoria (10%), nonché a precisare la tipologia di prestazione lavorativa  che ne legittima, quale conditio sine qua non, l’erogazione.

Inoltre, in riferimento a tale profilo, ovvero la sussistenza di “progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro”, e non a quello della data di avvio dell’istruttoria, deve valutarsi la compatibilità della predetta previsione normativa, con il vigente ordinamento in tema di compensi erogabili al personale dipendente.

Infatti, i magistrati contabili, proprio in riferimento a tale aspetto, hanno ribadito che la disposizione normativa de qua, stante che il vigente CCNL delle “Funzioni locali”, all’ art.68, comma 2, prevede l’erogazione di “premi per la produttività individuale e di gruppo”, costituenti parte variabile del trattamento accessorio del personale , finalizzati a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, all’interno dei quali  debba essere ricondotto proprio il caso di specie. Pertanto, legittimante l’erogazione, dunque, non è  il  maggior  o  minor  tempo decorso tra la data di presentazione della domanda di condono e l’attività istruttoria, bensì che tali progetti finalizzati, da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, presentino i requisiti di cui CCNL sopra richiamato, siano inseriti nel ciclo di gestione della performance e siano ancorati ad un rigido e oggettivo sistema di misurazione e valutazione dei risultati perseguiti.

I magistrati contabili, infine hanno ribadito che i compensi previsti dall’ art.32, comma 40, della L.n.326/2003, possono essere erogati, indipendentemente dal tempo trascorso tra la presentazione della pratica di condono, il momento dell’avvenuta istruttoria e il conseguenziale rilascio del titolo edilizio, presupposto legittimante l’erogazione del relativo compenso, fermo restando l’avvenuto introito dei relativi diritti e degli oneri. Conditio sine qua non per la loro erogazione deve essere che i progetti finalizzati, da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, presentino i requisiti di cui al vigente CCNL delle “Funzioni locali”e siano inseriti nel ciclo di gestione della performance nonchè siano ancorati ad un rigido e oggettivo sistema di misurazione e valutazione dei risultati perseguiti.

 

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CC 54-2021 Lombardia


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