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Graduatorie: legittima la durata biennale e non più triennale


Le disposizioni inerenti la validità delle graduatorie concorsuali contenute nei commi 147-149 dell’articolo 1 della legge 160/2019 sono costituzionalmente legittime.

La legge di bilancio 2020 ha previsto, tra l’altro, che le graduatorie dei concorsi approvate dalle p.a.:

  • negli anni 2018 e 2019 potranno essere utilizzate entro 3 anni dalla loro approvazione;
  • dal 2020 hanno una validità biennale e non più triennale.

Questo il principio ribadito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 58 depositata il 31 marzo 2021, con la quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta.

La Regione Autonoma ha impugnato le disposizioni della legge di bilancio 2020, sostenendo, tra l’altro, che sarebbero state lesive della competenza legislativa primaria attribuita alla Regione dalla legge costituzionale 4/1948 nelle materie “dell’ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico e economico del personale (lettera a) e dell’ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (lettera b), e le connesse competenze amministrative”.

I giudici della Corte Costituzionale hanno preliminarmente ribadito che la disciplina delle procedure concorsuali pubblicistiche, per l’accesso all’impiego regionale e la regolamentazione delle graduatorie, che rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive, rientrano nella competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni, di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. Tale competenza spetta anche alla Regione autonoma Valle d’Aosta in virtù della cosiddetta clausola di favore di cui all’art. 10 della legge costituzionale 3/2001 e risulta più ampia della competenza primaria statutaria nelle materie “ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale e ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”, che incontra il limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.

La Suprema Corte ha quindi chiarito che le norme statali in esame, che dettano una disciplina puntuale del termine di validità delle graduatorie per le p.a. di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, non si applicano alla Regione autonoma Valle d’Aosta.

Pertanto, non si è determinata alcuna violazione della competenza regionale residuale, né del principio di leale collaborazione, non essendo le norme impugnate destinate a produrre alcun effetto nel territorio regionale, neppure quali norme recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Infine, la Corte Costituzionale ha chiarito che le norme statali non limitano la competenza della Regione, ma la stessa nel disciplinare le graduatorie deve contemperare il reclutamento imparziale degli idonei e verificare la perdurante attitudine professionale degli stessi.

I giudici costituzionali hanno quindi dichiarata non fondata la questione di legittimità promossa dalla Regione Autonoma della Valle D’Aosta in merito ai commi 147-149 della legge 160/2020.

 

Leggi la sentenza

Corte Cost 58-2021

 

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